Sono questi due dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 45 del 12 ottobre 2011 che fornisce ulteriori indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 21%, prevista dal Dl 138 del 2011, ed entrata in vigore il 17 settembre.
Più tempo per correggere gli errori – Per venire incontro alle esigenze degli operatori economici con particolari complessità tecniche o gestionali, l’Agenzia concede più tempo per regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento. Pertanto, i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile possono regolarizzare le fatture emesse entro il mese di novembre fino al 27 dicembre e quelle emesse nel mese di dicembre fino al 16 marzo. Invece, i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale possono correggere le fatture emesse entro il mese di settembre fino al 27 dicembre e quelle emesse nel quarto trimestre entro il 16 marzo.
Aliquota al 20% per fatture anticipate e acconti – La circolare chiarisce che nel caso in cui sia stata emessa fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo prima che si realizzassero i presupposti per l’imposizione, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura o del pagamento. In questo caso l’aumento dell’Iva non si applica agli acconti pagati entro il 16 settembre, che hanno scontato l’aliquota del 20%, mentre per le fatture a saldo emesse successivamente ed eventuali altri acconti è necessario applicare la nuova aliquota del 21%. Allo stesso modo, se entro il 16 settembre è stata emessa una fattura anticipata, questa sconta l’aliquota del 20% anche se il bene è stato consegnato o il servizio è stato fornito successivamente a tale data.
Commercio al minuto, vale solo il metodo matematico – Con l’introduzione della nuova aliquota il metodo matematico per la determinazione dell’imposta da versare diventa l’unico applicabile per i commercianti al minuto. In pratica l’imponibile si determina dividendo l’importo complessivo dei corrispettivi per alcuni valori (121 per le operazioni che scontano l’Iva del 21%).
Qui, il testo integrale della circolare diffusa dall’A.E.
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