Ma è possibile accedere alla pensione di vecchiaia anche con meno di 20 anni di contributi? Quali periodi contributivi sono utili per l’accesso alla pensione di vecchiaia? È possibile utilizzare la ricongiunzione contributiva o il cumulo? Ecco delle brevi linee guida per orientarsi al meglio sulla pensione di vecchiaia 2019.
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Pensione di vecchiaia 2019: cos’è
Innanzitutto è bene specificare che la pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata dall’assicurazione generale obbligatoria (Ago), dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché dalla Gestione separata dell’INPS al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi.
Pensione di vecchiaia 2019: età
La Manovra Salva-Italia (D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011), a decorrere dal 1° gennaio 2012, ha innalzato i requisiti anagrafici, parificando l’età pensionabile tra uomini e donne a partire dal 1° gennaio 2018. Per quest’anno, come accennato, serviranno sia agli uomini che donne ben 67 anni. Infatti, il recente “Decretone” (D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019) non ha apportato alcun cambiamento in merito alla pensione “quota 100”.
Si ricorda, inoltre, che per questa tipologia di pensione non sono previste finestre temporali che fanno slittare la decorrenza del trattamento previdenziale.
Pensione di vecchiaia 2019: 15 anni di contributi
La Legge Amato, disciplinata dal Decreto 30 dicembre 1992, n. 503, prevede tre possibilità per poter accedere alla pensione con soli 15 anni di contributi, che prendono il nome di “deroghe Amato”. Ma chi sono i soggetti che possono ancora aderire a tali deroghe? Scopriamole di seguito.
La prima deroga è subordinata al verificarsi di due condizioni. In particolare, il lavoratore:
- deve aver maturato 15 anni di contribuzione (780 settimane) accreditate prima del 31 dicembre 1992. A tal fine, valgono i contributi volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, ecc.;
- deve essere iscritto al Fondo lavoratori dipendentio alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’INPS. Sono inclusi anche gli iscritti ex Inpdap, ex Enpals, ex Ipost.
Il secondo modo previsto dalle deroghe Amato è quello di essere autorizzati al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 31 dicembre 1992. Possono avvalersene i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Ago dell’Inps (Assicurazione Generale Obbligatoria) e per gli iscritti ex Enpals (non per gli iscritti all’ex Inpdap ed all’ex Ipost). Come per la prima deroga, sono utili i contributi volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione e esteri.
Infine, la terza deroga Amato prevede l’obbligo di perfezionamento di un insieme di requisiti ed è valevole solo per i lavoratori dipendenti iscritti all’Ago o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima. In particolare è necessario aver maturato:
- 25 anni di anzianità assicurativa. In pratica, il primo contributo deve essere accreditato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti per la pensione;
- 15 anni di contribuzione;
- almeno 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane; non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, a causa del fatto che il part time non arrivi a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale.
Tuttavia è importante sottolineare che la terza deroga Amato si applica solamente nei confronti dei lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima.
Pensione di vecchiaia 2019: 5 anni di contributi
Se non si è in possesso neanche di 15 anni di contributi, con l’impossibilità di accedere a una delle predette deroghe, è possibile pensionarsi con soli 5 anni di contributi (c.d. “pensione di vecchiaia contributiva”).
Tuttavia, per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva occorre aver maturato, per l’anno 2018, almeno 71 anni. In seguito, è previsto un aumento del requisito di età pari a 3 mesi ogni biennio, a seconda dell’andamento degli adeguamenti automatici alla speranza di vita media.
Per ottenere questa pensione, però, è necessario essere assoggettati al calcolo integralmente contributivo della prestazione. Quindi, hanno diritto alla pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi, o pensione di vecchiaia contributiva, tutti i lavoratori la cui prestazione deve essere calcolata col sistema interamente contributivo, ossia:
- coloro che non possiedono contributi versati prima del 1° gennaio 1996;
- coloro che possiedono contributi soltanto nella gestione separata o hanno optato per il computo della contribuzione in questa gestione;
- coloro che hanno optato per il sistema di calcolo contributivo.
Pensione di vecchiaia 2019: da quando decorre
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile.
Com’è noto ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
Pensione di vecchiaia 2019: ricongiunzione e cumuli
Il requisito contributivo di 20 anni può essere raggiunto anche mediante gli istituti della ricongiunzione o del cumulo gratuito.
Si ricorda, al riguardo, che il metodo della ricongiunzione consente di accentrare i periodi assicurativi presso un’unica forma di previdenza. In sostanza, grazie all’istituto della ricongiunzione gli spezzoni di vita contributiva versati in diverse Casse professionali confluiscono in un fondo che costituirà poi la pensione del cittadino.
A differenza del cumulo, la ricongiunzione comporta talvolta degli oneri economici a carico del richiedente; si tratta di un costo che non è fisso ma dipende da una molteplicità di fattori, quali ad esempio l’importo contributivo versato, l’età anagrafica, l’anzianità contributiva complessiva ed il periodo in cui si collocano i contributi da ricongiungere.
Il cumulo, invece, consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
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