Ma se il soggetto titolare della pensione di invalidità civile volesse instaurare un rapporto di lavoro subordinato, o di tipo autonomo, può farlo? Esistono, in questi casi, dei limiti reddituali da rispettare, o comunque una tetto massimo entro il quale i due redditi sono cumulabili? E ancora, la pensione di invalidità civile è cumulabile con altre pensioni o l’una esclude l’altra? Andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla pensione di invalidità civile, e se questa sia cumulabile con altri redditi e pensioni.
Pensione di invalidità civile: cos’è?
L’invalidità civile, disciplinata dalla L. n. 118/1971, è un tipo di riconoscimento che riguarda le persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo (33%). Dunque, altro non è che una condizione sia fisica che psichica che laddove venga riconosciuta dà diritto a specifiche prestazioni e agevolazioni economiche e socio-sanitarie da parte dello Stato.
Ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, l’INPS accerta l’effettiva difficoltà del paziente affetto dalla malattia a svolgere le attività tipiche della vita quotidiana o lavorativa. In base alla gravità della malattia, viene attribuita una determinata percentuale di invalidità. Per godere dei benefici, inoltre, è necessario che la patologia sia una tra quelle previste dalla legge.
È bene tenere distinta l’invalidità civile dallo “stato di handicap”, riconosciuto ai sensi dell’art. 3, co. 1 della L. n. 104/1992, che descrive la persona handicappata come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
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Pensione di invalidità civile: chi ne ha diritto
Come anticipato, il riconoscimento di invalidità civile presuppone una minorazione, cioè un’infermità, che può essere fisica, psichica o sensoriale, che provoca un danno funzionale, cioè la limitazione o la perdita di effettuare un’attività nel modo o nei limiti considerati normali.
Possono accedere ai benefici, a seguito del riconoscimento della condizione invalidante:
- il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 67 anni) che abbia minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3 (33%);
- i minori di 18 anni se hanno difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età;
- il cittadino con più di 67 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Gli ultrasessantacinquenni vengono considerati invalidi civili ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento.
Sono considerati invalidi civili anche i ciechi civili ed i sordi.
Al contrario, non sono considerati invalidi civili:
- gli invalidi di guerra;
- gli invalidi di lavoro (per i lavoratori privati);
- gli invalidi di servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).
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Come anticipato in premessa, l’invalidità civile viene riconosciuta in percentuali e a ciascuna di esse corrisponde un determinato beneficio. In particolare:
- dal 34% spetta la concessione gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
- dal 46% è possibile iscriversi alle liste di collocamento mirato;
- dal 50% spetta il congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL;
- dal 67% è possibile fruire dell’esenzione parziale del pagamento ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale;
- dal 74% spetta l’erogazione dell’assegno mensile se in possesso dei requisiti richiesti, anche in termini di reddito. È possibile richiedere anche l’APE sociale;
- con il 100% spetta l’erogazione della pensione di inabilità nel rispetto dei limiti reddituali ed esenzione anche del ticket farmaci.
Pensione di invalidità civile: importi 2019
I nuovi importi, validi a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono stati confermati dall’INPS con la Circolare n. 122 del 27 dicembre 2018. Per l’anno 2019 la prestazione è pari a 285,66 euro (nel 2018 era pari a 282,55 euro) ed è concessa per 13 mensilità per un valore annuo di 3.713,58 euro. Esso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità. La prestazione non è reversibile ai superstiti.
Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.847,67 euro annui (nel 2018 era pari a 16.664,36 euro annui).
Per chi presenta, invece, una invalidità civile parziale (dal 74% al 99%) il limite di reddito personale annuo che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 4.906,68 euro.
Pensione di invalidità 2019: redditi e pensioni cumulabili
Ai fini del raggiungimento dei limiti reddituali appena elencati vengono valutati i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini delle imposte, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
Ad esempio, concorrono a formare il limite di reddito: gli stipendi e le pensioni, compresi i redditi di lavoro e pensione concessi da enti internazionali, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo, i redditi dei terreni e dei fabbricati, esclusa l’abitazione (solo a partire dal 2017), i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (come gli interessi del conto corrente), ecc.
Al contrario, NON devono essere considerati ai fini del raggiungimento del limite reddituali, e quindi sono totalmente compatibili con la pensione d’invalidità civile, i seguenti redditi:
- pensioni, assegni e indennità corrisposti o da corrispondere agli invalidi civili;
- assegni per l’assistenza personale continuativa;
- rendite infortunistiche Inail con natura risarcitoria;
- assegno funerario;
- rendita Inail ai superstiti per morte del lavoratore;
- assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie;
- rendite di passaggio per silicosi e asbestosi;
- sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici.
Inoltre, sono compatibili al 100% anche le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e relative indennità accessorie, nonché le pensioni annesse alle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia e soprassoldi concessi ai decorati al valore militare.
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