Alla luce delle novità introdotte a decorrere dal 30 marzo scorso, soprattutto quelle relative ai requisiti necessari per poter essere considerati disoccupati, l’ANPAL è intervenuta con la circolare n. 1/2019 per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio circa l’interpretazione delle norme.
Vediamo nel dettaglio gli argomenti affrontati dalla circolare e le novità 2019 in tema di disoccupazione.
Scarica qui la circolare Anpal
Stato di disoccupazione 2019: le novità
La circolare ANPAL chiarisce che sono da considerarsi in stato di disoccupazione coloro che rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (in sigla DID) e che alternativamente:
- Non svolgono alcuna attività lavorativa sia subordinata che autonoma;
- Sono lavoratori ma con un reddito da lavoro dipendente o autonomo cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni d’imposta e pertanto esenti da imposizione fiscale.
Il rispetto delle condizioni citate è utile non solo per l’acquisizione dello status di disoccupato ma anche per il suo mantenimento.
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Durata della disoccupazione 2019
Sempre l’ANPAL chiarisce che la durata della disoccupazione si calcola in giorni, decorrenti dal giorno di rilascio della DID fino a quello precedente la revoca.
Nel conteggio dell’anzianità di disoccupazione si considerano tutti i giorni di calendario di validità della DID eccezion fatta per quelli in cui la stessa è sospesa. Sono tali il giorno iniziale e quello finale di un rapporto di lavoro.
Svolgimento di attività di lavoro dipendente in costanza di disoccupazione
Come anticipato poc’anzi, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 4/2019, poi convertito in legge n. 26/2019, possono acquisire lo status di disoccupati ovvero conservarlo anche coloro che hanno in essere o vengono assunti in costanza di DID con un rapporto di lavoro dipendente o autonomo che generi un reddito cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni d’imposta.
In caso di lavoro dipendente la soglia è fissata in un reddito pari a 8.145 euro annui, indipendentemente dalla durata del rapporto. A tal proposito si prende a riferimento la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF, quella su cui si calcolano le tasse da trattenere al dipendente, quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore.
Quando non scatta la conservazione dello stato di disoccupazione questa viene sospesa in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. Per meglio intenderci, al momento dell’assunzione la sospensione scatta solo se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione.
Sia in caso di avvio di un’attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato che a termine o di apprendistato, la disoccupazione comunque si sospende per un periodo non superiore a 180 giorni.
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Il calcolo dei 180 giorni avviene con riferimento al singolo rapporto di lavoro anche laddove il dipendente abbia attivato più rapporti nel corso dello stesso anno. Questo significa che se il dipendente instaura un secondo rapporto senza alcun giorno di interruzione rispetto a quello precedente il contatore dei 180 giorni si azzera.
Se per qualsiasi motivo il rapporto si interrompe prima che siano decorsi sei mesi, l’interessato torna disoccupato e l’anzianità di disoccupazione riparte dalla fine della sospensione.
Per ottenere la sospensione (o per porvi fine) il disoccupato non è tenuto ad adempiere ad alcun obbligo di comunicazione, dal momento che il tutto è accertato d’ufficio.
Al termine dei 180 giorni consecutivi dall’inizio del rapporto, se lo stesso è ancora in essere, l’interessato decade dallo status di disoccupato se la retribuzione annua è superiore ai 8.145 euro.
Tra gli esempi prospettati dalla circolare c’è il caso di Tizio che viene assunto il 1° gennaio 2019 con un contratto di durata pari a 10 mesi per il quale si ipotizza una retribuzione annua di 10.800 euro, tale per cui non scatta la conservazione dello status di disoccupato ma la semplice sospensione fino a 6 mesi (30 giugno 2019). Di conseguenza, se il rapporto prosegue oltre il 30 giugno 2019 Tizio non potrà più esser considerato disoccupato.
Al contrario, se Tizio fosse stato assunto con un rapporto della stessa durata ma con un reddito annuo ipotetico pari a 7.200 sarebbe scattata la conservazione della disoccupazione.
Svolgimento di attività di lavoro autonomo in costanza di disoccupazione
Come avviene per il rapporto di lavoro dipendente, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 4/2019, il lavoratore acquisisce o conserva lo status di disoccupato se svolge un’attività di lavoro autonomo da cui deriva un reddito che genera un’imposta lorda pari o inferiore a 4.800 euro annui, cui devono essere detratti, se dovuti, i contributi versati alle gestioni previdenziali obbligatorie.
Sono esclusi dal conteggio dei 4.800, ma rientrano in quello dei 8.145, i redditi da lavoro autonomo ma assimilati a quelli da lavoro dipendente come:
- I compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, cooperative di servizi, cooperative agricole e di prima trasformazione di prodotti agricoli, cooperative della piccola pesca (a patto che il reddito ricavato da tale attività sia compreso entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%);
- I redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, revisore o sindaco di società, associazioni e altri enti, collaborazione con giornali, nonché i compensi derivanti da altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
Il superamento della soglia di reddito dev’essere comunicato ai servizi competenti. In caso contrario il lavoratore è considerato responsabile civilmente degli oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione derivanti dalla mancata cessazione dello status di disoccupato.
> Consulta lo speciale Reddito di cittadinanza <
Svolgimento di più attività lavorative
Il lavoratore che svolge attività differenti (subordinate, parasubordinate, autonome) ciascuna delle quali non supera i limiti di reddito citati e, altresì, la somma degli stessi non supera gli 8.145 euro conserva lo stato di disoccupazione.
Lavoro intermittente
In caso di svolgimento di attività di lavoro intermittente il dipendente conserva lo status di disoccupato nel caso in cui la retribuzione annua non superi il limite di 8.145 euro.
Discorso diverso per la sospensione:
- Se trattasi di lavoro intermittente senza obbligo di risposta lo stato di disoccupazione rimarrà sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa mentre l’interessato resterà disoccupato nei periodi di non lavoro (se la durata del contratto supera i 180 giorni continuativi di lavoro effettivo il lavoratore decade dalla disoccupazione nel caso in cui la retribuzione annua oltrepassi gli 8.145 euro);
- Quando invece è in essere un rapporto di lavoro intermittente con obbligo di risposta lo stato di disoccupazione è sospeso per l’intera durata del contratto a patto che il reddito non superi gli 8.145 euro (al superamento dei 180 giorni di contratto l’interessato decade dalla disoccupazione se il reddito oltrepassa la soglia citata).
Tirocinio e altri rapporti
Da ultimo è opportuno sottolineare che lo svolgimento di tirocini extracurriculari, lavori di pubblica utilità o socialmente utili è ininfluente ai fini dell’acquisizione e del mantenimento dello status di disoccupato. Le medesime considerazioni valgono per coloro che svolgono prestazioni occasionali ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto legge n. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017.
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