Sintomi, questi, che rendono l’attività lavorativa spesso impossibile, o comunque difficile da gestire. Ma allora di ci chiede: è possibile assentarsi dal lavoro per malattia in caso di stress da lavoro? In caso gravi è contemplata anche un’indennità di invalidità? Andiamo in ordine e vediamo tutto quello che c’è da sapere sul stress da lavoro.
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Stress da lavoro: cos’è e quando si realizza?
Lo stress da lavoro non è di per sé una patologia, e non è riconosciuta nelle tabelle d’invalidità dell’INPS. Tuttavia, se i disturbi del lavoratore esaurito sfociano in vere e proprie patologie, quali la depressione, spetta il riconoscimento di una determinata percentuale di invalidità.
La depressione è oggi considerata una patologia invalidante al pari di altre infermità fisiche. Le percentuali d’invalidità, in tal caso, variano da un minimo del 10% ad un massimo dell’80%, come di seguito indicato:
- sindrome depressiva endoreattiva lieve: 10%;
- sindrome depressiva endoreattiva media: 25%;
- sindrome depressiva endoreattiva grave: dal 31 al 40%;
- sindrome depressiva endogena lieve: 30%;
- sindrome depressiva endogena media: dal 41 al 50%;
- sindrome depressiva endogena grave: dal 71 all’ 80%;
- nevrosi fobico ossessiva e/o ipocondriaca di media gravità: dal 21 al 30%;
- nevrosi fobico ossessiva lieve: 15%;
- nevrosi fobico ossessiva grave: dal 41 al 50%;
- nevrosi ansiosa: 15%;
- psicosi ossessiva: dal 71 all’ 80%.
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Stress da lavoro: come richiedere l’invalidità
In caso di richiesta d’invalidità per stress da lavoro, il richiedente può fare apposita domanda all’Inps, tramite servizi online, contact center o patronato. Dopo l’invio dell’istanza, il richiedente verrà contattato dall’Istituto Previdenziale e convocato dalla Commissione medica per la valutazione della gravita della patologia.
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Si ricorda, a tal proposito, che l’INPS riconosce l’indennità d’invalidità ordinaria esclusivamente se la riduzione della capacità lavorativa è superiore a 2/3, ossia al 67%. Inoltre è fondamentale che il richiedente abbia maturato almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio. Il calcolo dell’assegno rispecchia quello generalmente previsto dalla pensione, ossia retributivo prima del 31 dicembre 1995, e contributivo dall’1 gennaio 1996.
Se il richiedente non è in possesso dei requisiti contributivi, può comunque ottenere un’indennità, denominata assegno d’invalidità civile. In tal caso, l’importo della pensione mensile è di 285,66 euro, mentre il limite reddituale da non superare è di 4.906,72 euro.
Laddove la Commissione medica INPS non riconosca i 2/3 d’invalidità, ma la riduzione della capacità lavorativa risulta comunque superiore al 45%, si ha diritto al collocamento mirato, che consiste nell’accesso ai servizi di sostegno dedicati, e nell’iscrizione alle liste speciali, secondo quanto previsto dalla Legge 68/1999.
Stress da lavoro: è possibile chiedere la malattia
In considerazione della circostanza che il fenomeno da “burnout” dà luogo a patologie fisiche, il medico curante – laddove verifichi che esistano le condizioni – può decidere di far stare a casa il lavoratore per non subire ulteriore stress. A livello burocratico, gli adempimenti vengono gestiti come se fosse un normale giorno di malattia.
Quindi:
- il medico redige il certificato medico e lo invio telematicamente all’INPS;
- il lavoratore deve preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e comunicare per sicurezza il numero di protocollo del certificato.
Stress da lavoro e malattia: obblighi da rispettare
È chiaro che il lavoratore è soggetto agli orari di reperibilità previsti dalla legge, sia per il settore privato che pubblico. Più nello specifico:
- per i dipendenti del settore pubblico, gli orari della vista fiscale vanno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- per i dipendenti del settore privato, invece, la visita fiscale può avvenire dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
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Le fasce orarie sono valide tutti i giorni, tant’è che esse possono avvenire anche in giorni non lavorativi e festivi.
Al riguardo, però, è importante richiamare una sentenza della Corte di Cassazione (n. 21621/2010) che afferma la non sanzionabilità del lavoratore affetto da esaurimento e depressione, se lo stesso si reca all’esterno ad effettuare attività all’aperto, anche ludiche, durante il periodo di malattia. Ciò in relazione proprio al fatto che la depressione, a differenza delle ordinarie patologie, non trovano giovamento nella permanenza in luoghi chiusi. Pertanto, non è meritevole di sanzione il lavoratore assente per patologie psichiche che effettua attività di svago.
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