Infatti, anche se l’Istituto Previdenziale respinge il ricorso, il cittadino conserva comunque la facoltà di rivolgersi, a seconda dei casi a un giudice del lavoro, piuttosto che alla Corte dei Conti, al Tribunale ordinario, al giudice di pace o al Tar. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio come difendersi da eventuali errori INPS quali sono le procedure da seguire.
Errori Inps: l’azione amministrativa
Come anticipato, in presenza di provvedimenti negativi o concessivi in materia di pensioni, riscatti, ricongiunzioni e totalizzazioni, il contribuente deve innanzitutto fare un ricorso amministrativo. Il pensionato, in pratica, deve:
- indicare il provvedimento che ritiene lesivo del proprio diritto;
- esporre brevemente la vicenda amministrativa che lo riguarda;
- individuare i motivi a sostegno della propria domanda di modifica, revoca, sospensione o annullamento del provvedimento stesso;
- allegare i documenti utili alla risoluzione della controversia.
Il ricorso deve essere inoltrato all’organo competente entro 90 giorni, che decorrono:
- da quando è stato ricevuto l’atto amministrativo da impugnare: la data risulta dal timbro apposto dall’ufficio postale sull’avviso di ricevimento (se si tratta di una raccomandata);
- dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, se si tratta di un’ipotesi di silenzio rigetto.
In caso di rigetto del ricorso amministrativo, la cui decisione spetta agli organi interni dell’INPS, il contribuente può promuovere un’azione giudiziaria. Ricapitolando, quindi, è possibile rivolgersi a un giudice soltanto se:
- è stato concluso il ricorso amministrativo con decisione negativa;
- sono decorsi i termini per il compimento dello specifico procedimento amministrativo senza che l’organo si sia pronunciato;
- sono decorsi 90 giorni dalla data di proposizione del ricorso amministrativo, se non è previsto alcun termine per la decisione: in questo caso si realizza il cosiddetto silenzio-rigetto ed è consentito il ricorso giurisdizionale.
Errori Inps: quando non è necessaria l’azione amministrativa
Esistono dei casi in cui non bisogna obbligatoriamente prima esperire un’azione amministrativa per poter avviare un ricorso di fronte a un giudice. I casi sono i seguenti:
- quando il ricorrente domanda un provvedimento d’urgenza (nel caso in cui il diritto fatto valere è minacciato da un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile);
- quando la domanda è relativa a un giudizio già instaurato dalla pubblica amministrazione, senza che l’interessato abbia ricevuto alcuna preventiva comunicazione dell’atto da impugnare;
- nei procedimenti di opposizione alle cartelle di pagamento;
- quando la controversia verte solo sull’interpretazione da dare ad una disposizione di legge;
- quando si rilevano meri errori di calcolo nella determinazione delle prestazioni previdenziali. In quest’ultimo caso, è comunque possibile presentare un’istanza all’Inps in autotutela, ferma restando la proponibilità dell’azione giudiziale.
Errori Inps: l’azione giudiziaria
A chi e quando deve essere proposta l’azione giudiziaria? Come abbiamo detto, l’azione giudiziaria può essere esperita unicamente in caso di esito negativo del ricorso amministrativo e può essere rivolto, in base all’oggetto del contendere:
- al giudice previdenziale;
- alla Corte dei conti;
- al Tribunale ordinario;
- al giudice di pace;
- al Tar.
In particolare, si fa ricorso al giudice previdenziale per le controversie in materia di:
- assicurazioni sociali a favore di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi e professionisti (incluse le casse professionali);
- infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- assegni per il nucleo familiare e assegni familiari;
- qualsiasi prestazione di previdenza ed assistenza obbligatoria (ad esempio disoccupazione, mobilità o maternità);
- inosservanza degli obblighi del datore di lavoro di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi;
- risarcimento danni per errore dell’Inps nella comunicazione delle informazioni sulla posizione contributiva: è il caso in cui il dipendente viene indotto a dimettersi prima della maturazione del diritto alla pensione a causa di informazioni sbagliate dell’INPS;
- costituzione forzosa di una rendita vitalizia.
La Corte dei Conti si occupa, invece, di controversie in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari o di guerra.
Mentre il Tribunale ordinario, il giudice di pace e il Tar si occupano rispettivamente delle controversie in materia di previdenza complementare, interessi e accessori ed infine interessi legittimi.
Il contenzioso contributivo con l’INPS
Questo volume, con un taglio giuridicamente rigoroso ma al tempo stesso pratico (attraverso la proposta di modelli di ricorsi), si presenta come un valido strumento per i professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti) che assistono le società o i lavoratori autonomi sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS. La prima parte dell’opera guida il professionista all’interno dell’inquadramento della materia a livello normativo, nella suddivisione tra le varie gestioni (lavoro a tempo determinato, apprendistato, lavoro intermittente, lavoro marittimo e ex IPSEMA, giornalistico, di appalto, le prestazioni occasionali e il lavoro autonomo) e nell’analisi di vari istituti come le ispezioni, l’accesso agli atti e gli strumenti alternativi al contenzioso. Vengono affrontate le sanzioni che l’INPS può irrogare, il sistema di riscossione e le possibili tutele. Infine nella parte generale vengono illustrati i meccanismi di formazione del DURC, le differenze e gli strumenti di tutela sia contro il DURC esterno, che contro quello interno, fino ad arrivare al DURC negativo e la perdita delle agevolazioni contributive. La parte speciale esamina le fattispecie significative delle gestioni più rilevanti dell’INPS: AGO, Gestione Agricola, Gestione Artigiani e Commercianti (esaminando fattispecie come i familiari coadiutori, la doppia iscrizione dell’amministratore di SRL, i soci lavoratori, la cancellazione del liquidatore di società, l’artigiano di fatto, i gestori di case vacanza e b&b). Vengono approfondite le questioni di maggior rilevanza della Gestione Separata: gli iscritti alle professioni ordinistiche, la decorrenza della prescrizione, il limite reddituale di euro 5.000, i pensionati, gli sportivi non iscritti alle Gestioni ex ENPALS. L’ultimo capitolo, infine, esamina le Gestioni ex ENPALS, fornendo un inquadramento di queste particolari gestioni e, poi, specificando le questioni relative agli artisti dello spettacolo, alla cessione del diritto all’immagine e all’obbligo previdenziale degli autori delle opere letterarie o di altro genere. Il volume è arricchito da un utile corredo di materiale tecnico-operativo disponibile online. Questa seconda edizione è stata aggiornata con la giurisprudenza e la prassi pubblicata negli ultimi due anni e anche recentemente dall’INPS. Paolo Maria GangiLL.M., Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma; esplica la propria attività professionale prevalentemente per le PMI italiane in materia di contenzioso previdenziale, contrattualistica nazionale e internazionale, privacy e compliance in genere. Ha pubblicato diversi articoli in ambito giuridico.Giuseppe Miceliha conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato nel 2008, presso la Corte d’Appello di Roma. Svolge attività di docenza presso Università e business School. È Curatore editoriale e Autore di numerosi volumi e saggi in materia di Antiriciclaggio e Privacy. Roberto Sarraha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, con abilitazione al patrocinio davanti le Giurisdizioni Superiori. Esplica la propria attività professionale prevalentemente nell’ambito del diritto del lavoro. Svolge attività di docenza presso Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e LUMSA Università Libera Università Maria Santissima Assunta.
Paolo Maria Gangi, Giuseppe Miceli, Roberto Sarra | Maggioli Editore 2022
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