Reddito di Cittadinanza 2019: quando e come chiedere gli incentivi contributivi

Nuovo incentivo contributivo per i datori di lavoro che assumono soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza 2019. Infatti, chi assume con contratto a tempo pieno e indeterminato un beneficiario del RdC ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – nel limite dell’importo mensile del beneficio economico spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

La durata varia in funzione del periodo di RdC già goduto dal lavoratore assunto. In particolare esso è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità.

Attenzione però: l’incentivo in oggetto è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’Anpal. Le istruzioni operative su come fruire degli incentivi contributivi del Reddito di Cittadinanza, sono state fornite dall’INPS con la Circolare n. 104 del 19 luglio 2019. Ecco tutti i dettagli.

Reddito di cittadinanza: quando scattano gli incentivi

Allo scopo di promuovere misure di politica attiva del lavoro, nonché l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti a rischio di emarginazione sociale, l’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 (cosiddetto “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha introdotto un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

> Reddito di cittadinanza: gli incentivi per chi assume. Importo e modalità <

Il diritto agli incentivi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • il datore di lavoro, che assume, realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato secondo i criteri fissati dall’art. 31, co. 1, lett. f), del D.Lgs n. 150/2015 e riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
  • siano rispettati gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi stabiliti dall’art. 31 del D.Lgs n. 150/2015;
  • il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi contributivi e assicuri il rispetto degli altri obblighi di legge – nonché degli accordi e contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali e aziendali – stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi di assunzione previsti dalla disciplina dei lavoratori disabili (art. 3 della L. n. 68/1999).

Reddito di Cittadinanza: rispetto della regola de minimis

Per fruire dello sgravio contributivo il datore di lavoro è soggetto alla normativa comunitaria sul de minimis, secondo quanto disposto dai Regolamenti (UE) sugli aiuti di importanza minore n. 1407 del 18 dicembre 2013 (regime generale), n. 1408 del 18 dicembre 2013 (agricoltura) e n. 717 del 27 giugno 2014 (pesca e acquacoltura).

In particolare l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

In particolare:

  • nel settore del trasporto su strada, l’importo de minimis non deve superare i 100.000 euro, nell’arco di tre esercizi;
  • nel settore della produzione dei prodotti agricoli, l’importo concedibile di aiuti de minimis è pari a 20.000 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari;
  • nel settore della pesca e dell’acquacoltura, l’importo concedibile di aiuti de minimis è pari a 30.000 euro, nell’arco di tre esercizi finanziari.

Reddito di Cittadinanza: datori di lavoro beneficiari dell’incentivo contributivo

L’incentivo contributivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che abbiano provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL.

Quindi, hanno diritto al riconoscimento del beneficio in commento:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli art. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Chi è escluso dall’incentivo contributivo

L’esonero contributivo, al contrario, non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, co. 2, del D.Lgs n. 165/2001.

Reddito di Cittadinanza: restituzione dell’incentivo contributivo

Laddove il datore di lavoro abbia effettuato un licenziamento nei 36 mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del RdC, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito. Oltre alla restituzione del beneficio economico, il datore deve corrispondere anche le sanzioni civili di cui all’art. 116, co. 8, lett. a), della L. n. 388/2000, calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.

La restituzione dell’incentivo non è dovuta allorquando l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, sempreché il provvedimento espulsivo non risulti illegittimo.

Riepilogando, quindi, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo, maggiorato delle predette sanzioni civili, anche con riguardo alla quota a carico del lavoratore, nelle seguenti fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro realizzatesi nei 36 mesi successivi all’assunzione:

  • licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;
  • recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione;
  • recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;
  • dimissioni del lavoratore per giusta causa.

Reddito di Cittadinanza: compatibilità con altri incentivi

L’incentivo economico è compatibile esclusivamente con i programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) e con programmi operativi complementari, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età ovvero di almeno 35 anni di età che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (cd. “Bonus Sud”).

Reddito di Cittadinanza: a quanto ammonta l’incentivo contributivo

Come anticipato in premessa, l’incentivo contributivo è pari all’importo mensile riconosciuto al titolare del RdC. Al riguardo, l’INPS ricorda che dall’assunzione del lavoratore consegue l’obbligo di comunicare, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, il reddito previsto (relativo all’anno solare dell’assunzione) che scaturisce dalla stessa.

Il maggior reddito da lavoro concorre, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione, alla determinazione del beneficio nella misura dell’80%, rideterminando conseguentemente l’importo mensile del Rdc. Tale importo costituirà il nuovo tetto per le ulteriori eventuali assunzioni di membri del nucleo.

Reddito di Cittadinanza: come chiedere l’incentivo contributivo 

L’operatività è legata da un’apposta domanda che deve essere inviata dal datore di lavoro, mediante il portale dell’INPS, reperibile nella sezione “Portale Agevolazioni”. L’Istituto Previdenziale, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:

  • calcolerà l’ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul RdC in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
  • consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis;
  • fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del Rdc e che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda con elaborazione del relativo piano di fruizione.

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