Modello 730, termine per l’invio scaduto: come fare in caso di ritardo

Chiara Arroi 24/07/19
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Anche per quest’anno siamo giunti al termine: è scaduto il 23 luglio 2019, il termine per inviare il modello 730 relativo al periodo di imposta 2018 e completare il percorso di Dichiarazione dei redditi 2019, che chiama in causa ogni anno lavoratori e pensionati italiani.

Già dal 15 aprile che, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata.

Vediamo in breve le scadenze per quest’anno e come fare qualora non si sia riusciti a rispettare il termine del 23 luglio.

Modello 730: scadenze 2019

Come abbiamo anticipato a inizio articolo, oggi, 23 luglio 2019, è l’ultimo giorno utile per trasmettere il modello 730 relativo ai periodi d’imposta 2018. Questa scadenza vale sia per chi presenta direttamente il modello 730 precompilato, sia per chi sceglie l’assistenza di un CAF o di un commercialista abilitato.

Scaduto questo termine, non sarà più consentito utilizzare il modello 730. Si potranno però percorrere altre strade per dichiarare i propri redditi.

Modello 730: cosa fare in caso di ritardo

In realtà la strada per correre ai ripari, oltrepassata la scadenza di oggi, è una sola: utilizzare il Modello Redditi PF 2019, solitamente riservato ai titolari di Partita Iva.

Questo modello è disponibile anche in versione precompilata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e al suo interno sono indicati gli stessi dati che sono indicati nel 730/2019: premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, contributi a forme di previdenza complementare, spese per l’acquisto di farmaci, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini, spese per la frequenza degli asili nido ed erogazioni liberali agli enti del terzo settore.

=> Lo speciale Modello 730 <=

Modello Redditi PF: scadenze da rispettare

Se non si riesce a trasmettere il 730/2019 entro oggi, e si opta per la dichiarazione tramite il Modello Redditi PF 2019, bisogna comunque tenere presente specifiche scadenze: il 2 dicembre 2019.

Il contribuente quindi potrà finalizzare la compilazione del Modello Redditi, completandolo con gli altri dati eventualmente non in possesso dell’Agenzia delle Entrate e trasmetterlo telematicamente entro la scadenza del 2 dicembre 2019.  

Quest’anno la scadenza del modello Redditi, per effetto delle novità introdotte dalla legge di conversione del Decreto Crescita, slitta al 30 novembre, termine che cadendo di sabato slitta ulteriormente a lunedì 2 dicembre 2019.

Modello 730 precompilato: come consultarlo online

Vediamo di seguito i passi da seguire per poter consultare online, da oggi 15 aprile 2019, la Dichiarazione dei redditi precompilata (Modello 730 e Redditi).

  • innanzitutto occorre essere in possesso delle credenziali di accesso. Le porte della dichiarazione si aprono tramite Spid, il sistema unico di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione.
  • vanno bene anche le credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare i servizi telematici (Fisconline) e quelle rilasciate dall’Inps.
  • Infine, è possibile accedere tramite Carta nazionale dei servizi (Cns).
  • Una volta entrati nella propria area riservata sarà possibile controllare nel dettaglio tutti i dati e accettare la dichiarazione così com’é o integrarla/modificarla prima dell’invio. Per queste operazioni resta la possibilità di rivolgersi a un Caf o delegare un professionista.

Scelta del Modello Redditi PF: cosa succede ai rimborsi

Attenzione però, perché se si sceglie di effettuare la dichiarazione con il Modello Redditi (per questioni di ritardi), avrà conseguenze sui rimborsi (e trattenute). Non si potrà infatti né ricevere rimborsi né vedersi trattenute in busta paga.

Chi deve presentare il modello 730

Concludiamo ricordando chi siano i contribuenti italiani chiamati a trasmettere al Fisco la propria dichiarazione tramite 730. Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionaliparlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2019 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Guarda il video Agenzia delle Entrate “La Precompilata 2019: cos’è utile sapere”

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