Questa è una delle tante novità apportate con la legge di conversione del Decreto Crescita (Legge n. 58 del 28 giugno 2019). L’agevolazione è del 30% sul prezzo di acquisto fino a 3.000 euro, e può essere fruita se si rottama un veicolo (motorino, moto, veicoli a tre ruote e microcar) euro 0, 1, 2 e 3.
Rispetto alla disciplina precedente, il veicolo rottamato può essere intestato anche a un familiare convivente. La misura prevista dal ministero dello sviluppo economico (MISE) individua contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come già sancito dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018). Tale misura ha in particolare una finalità ambientale, andandosi a integrare con la vigente normativa europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente.
Il decreto sulla crescita, amplia la platea dei beneficiari, con l’apertura a tutti i veicoli a due ruote di categoria L.
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Ecobonus con rottamazione
Gli ecobonus riguardano ora tutte le categorie a due e tre ruote, anche quelle superiori agli 11 kW di potenza. Nello specifico l’agevolazione è destinata all’acquisto di veicoli, senza limiti di potenza, appartenenti a tutte le categorie L (da L1e a L7e). Si potrà poi procedere alla rottamazione anche di un veicolo di categoria Euro3.
L’articolo 10-bis del decreto crescita (D.L. 34/2019), introdotto in sede conversione in legge, modifica la disciplina degli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, prevedendo la rottamazione di analoghi più inquinanti, che era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.
L’incentivo all’acquisto, viene esteso anche a ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30%, fino ad un massimo di 3.000 euro, rimane invariata.
Per usufruire dell’incentivo è possibile rottamare, oltre alle categorie già previste euro 0, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.
Ecobonus 2019 auto e microcar: a quanto ammonta
Come anticipato, l’agevolazione è del 30% sul prezzo di acquisto fino a 3.000 euro, e può essere fruita se si rottama un veicolo (motorino, moto, veicoli a tre ruote e microcar) euro 0, 1, 2 e 3. E’ lo stesso articolo 10-bis del Decreto crescita convertito a dirlo:
“A coloro che, nell’anno 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, e’ riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3”.
Requisiti per ottenere l’Ecobonus moto e microcar
E’ tuttavia necessario essere proprietari o intestatari da almeno dodici mesi dei veicoli da rottamare, ovvero che sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.
Non cambia la possibilità di usufruire del contributo, anche in caso di acquisto in locazione finanziaria del veicolo nuovo, ed è comunque necessaria l’immatricolazione in Italia.
Le categorie incluse nell’Ecobonus moto e microcar
Nello specifico viene modificato il comma 1057 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2019, prevedendo che il contributo per l’acquisto di un ciclomotore o motoveicolo elettrico o ibrido, anziché alle sole categorie L1e ed L3e, sia riconosciuto per tutte le seguenti categorie di ciclomotori e motoveicoli:
- L1e: veicoli a due ruote di cilindrata fino a 50 cc con velocità massima di 45 km/h;
- L2e: veicoli a tre ruote di cilindrata fino a 50 cc e con velocità massima di 45 km/h;
- L3e: veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore a 45 km/h;
- L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, di cilindrata superiore ai 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h;
- L6e: quadricicli leggeri, con massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima fino a 45 km/h e con cilindrata fino aa 50 cm³ per i motori ad accensione comandata, o con potenza massima netta fino a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna, o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
- L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.
Ricordiamo che la precedente formulazione del comma 1057 della Legge di bilancio 2019, prevedeva ugualmente un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto sino ad un massimo di 3.000 euro, a chi acquistava, nel 2019, in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11kW, delle categorie L1e e L3e, a fronte della consegna per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi) qualora il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga di categoria 0, 1 e 2.
Ecobonus moto e microcar 2019: come viene erogato
Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Con il comma 1063 della Legge di bilancio 2019, viene autorizzata una spesa di euro 10 milioni per l’anno 2019, ed è previsto che il Ministero dell’economia e delle finanze effettui il monitoraggio dell’applicazione del credito d’imposta. La disciplina attuativa di tali disposizioni è stata dettata dal decreto interministeriale del 20 marzo 2019.
Un’altra modifica riguarda il comma 1062, lettera c) della medesima Legge di bilancio 2019, che ha introdotto in capo alle imprese costruttrici o importatrici, l’obbligo di conservare una specifica documentazione fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del nuovo veicolo, nonché di trasmettere tale documentazione al venditore.
Ecobonus 2019 moto e microcar: quali documenti conservare
L’obbligo di conservazione riguarda i seguenti documenti:
- copia della fattura di vendita e atto di acquisto;
- copia del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in assenza, copia dell’estratto cronologico;
- l’originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista.
Relativamente alle modifiche, viene aggiunto all’ultimo punto un periodo secondo il quale oltre al certificato di proprietà, l’obbligo di conservazione riguarda, (in sua mancanza evidentemente), il certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall’ufficio della motorizzazione.
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