Laddove il contribuente manchi l’appuntamento, può comunque procedere a versare i contributi dovuti, dal 2 al 31 luglio 2019, applicando una maggiorazione dello 0,40%. Tale maggiorazione deve essere corrisposta separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo “API” per gli artigiani, “CPI” per i commercianti. Ma vediamo nel dettaglio come e quando gli artigiani e commercianti devono versare i contributi oltre il minimo INPS.
Artigiani e commercianti: calcolo del reddito 2018
Il primo passaggio fondamentale da comprendere è come gli artigiani e commercianti determinano il loro reddito d’impresa, sul quale poi applicano le aliquote contributive per stabilire i contributi IVS da versare. Ebbene, con la Circolare n. 90/2019, l’INPS afferma che i titolari di imprese artigiane e commerciali, nonché i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali per l’anno 2018, sia per se stessi sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), sono tenuti a compilare la sezione I del quadro RR del modello Redditi PF 2019.
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2018, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.
In particolare, la base imponibile per il calcolo della contribuzione si compone dagli elementi indicati nei seguenti quadri: RF (impresa in contabilità ordinaria); RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfettari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate). Nel dettaglio, ai fini della determinazione dei contributi da versare all’INPS, la Circolare dell’Istituto precisa che occorre effettuare il seguente calcolo: RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2+ col. 3) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2 + col. 3)] + [(colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2 – RH12 col. 3] + RS37 colonna 15.
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Artigiani e commercianti: aliquote contributive 2018
Una volta determinato il reddito percepito nell’anno 2018, ai fini dell’importo dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:
- per la gestione artigiani:
- 24% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 15.710,00 ed euro 46.630,00;
- 25% per i redditi superiori ad euro 46.630,00 fino al massimale di euro 77.717,00 o fino al massimale di euro 101.427,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;
- per la gestione commercianti:
- 23,09% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 15.710,00 ed euro 46.630,00;
- 25,09% per i redditi superiori ad euro 46.630,00 fino al massimale di euro 77.717,00 o fino al massimale di euro 101.427,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
Artigiani e commercianti: termini e modalità di versamento dei contributi IVS
Come anticipato in premessa, i redditi relativi allo scorso anno degli artigiani ed esercenti commerciali che hanno superato la soglia dei 15.710 euro, devono essere assoggettati a contribuzione in base al meccanismo degli acconti e saldo. Quindi, deve essere versato:
- entro l’1 luglio 2019 (in quanto il 30 giugno 2019 cade di domenica), il saldo contributivo 2018 e il primo acconto 2019;
- entro il 2 dicembre 2019 (in quanto il 30 novembre 2019 cade di sabato), il secondo acconto contributivo 2019.
A tal fine, bisogna utilizzare il modello F24 ed i seguenti codici tributo:
- “AP” per gli artigiani;
- “CP” per i commercianti.
Se il versamento avviene dal 2 luglio al 31 luglio 2019, i codici tributo da utilizzare nel mod. F24 – da inserire separatamente – sono i seguenti:
- “API” per gli artigiani;
- “CPI” per i commercianti
È possibile avvalersi anche della rateizzazione dei contributi, tenendo conto che gli artigiani ed esercenti attività commerciali possono rateizzare solo la quota eccedente il minimale di reddito imponibile (15.710 euro).
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Artigiani e commercianti: come compensazione i contributi IVS
Infine, la circolare individua le modalità operative del meccanismo di compensazione dei contributi versati in misura eccedente rispetto al dovuto.
Per quanto riguarda gli artigiani e commercianti, l’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del quadro RR può essere portato in compensazione nel modello F24, indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2018 e l’importo che si intende compensare.
Tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro il 30 settembre 2019 tramite modello F24 con anno di riferimento 2017, devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del quadro RR. L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente al netto di quanto compensato va indicato nelle colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).
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