Riepiloghiamo di seguito i contenuti della circolare Inps e come cambieranno le retribuzioni minime 2019 in riferimento agli assegni di maternità, malattia e tubercolosi.
Assegni di maternità e malattia: importi 2019 per lavoratori soci di cooperative
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2019, sono da liquidare sulla base di una retribuzione non inferiore al minimale giornaliero, che per il 2019 è pari a 48,74 euro.
Assegni di maternità e malattia: importi 2019 per lavoratori agricoli a tempo indeterminato
Per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2019, è pari a 43,35 euro.
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Assegni di maternità e malattia: importi 2019 per compartecipanti familiari e piccoli coloni
In questo caso i salari definitivi per l’anno 2019 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo saranno utilizzati in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2018.
Assegni di maternità e malattia 2019 lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità con inizio nel 2019, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- 7,13 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,06 euro;
- 8,06 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,06 euro e fino a 9,81 euro;
- 9,81 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,81 euro;
- 5,19 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
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Assegni di maternità e malattia: importi 2019 per lavoratori autonomi
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 43,35 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2019 per la qualifica di operaio dell’agricoltura.
- Artigiani: 48,74 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2019 per la qualifica di impiegato con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2018.
- Commercianti: 48,74 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2019 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2018.
- Pescatori: 27,07 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2019 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
Aliquote 2019 per lavoratori iscritti alla gestione separata
Per il 2019, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata (non pensionati o non assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria), le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:
- 25,72% per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72% per i collaboratori, e altre figure assimilate, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 34,23% per i collaboratori, e altre figure assimilate, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2019, applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito pari, per il suddetto anno, a 15.878,00 euro.
Quindi il contributo mensile utile è pari a:
- 340,32 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,72%;
- 446,17 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;
- 452,92 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23%.
Inoltre per l’anno 2019 il massimale di reddito è pari a € 102.543,00.
Per gli eventi insorti nel 2019, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a 70.998,90 euro.
Indennità di malattia
La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, l’indennità di malattia viene calcolata – applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8%, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento – assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2019, il massimale contributivo suddetto risulta pari a 102.543,00 euro (cfr. la circolare n. 19/2019); l’indennità viene calcolata su 280,94 euro (102.543,00 euro diviso 365) e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
- 11,24 euro (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- 16,86 euro (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Fonte: circolare Inps n. 79 del 3 giugno 2019
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