Elementi, questi, che se combinati tra di loro provocano la riduzione, sospensione o addirittura, in alcuni casi, la decadenza della NASpI stessa. Ma quando si sospende la disoccupazione NASpI per nuovo lavoro? Ecco tutto quello che c’è da sapere non solo sulla sospensione, ma anche in merito alla possibilità di proroga della disoccupazione NAspI.
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Naspi: quando si sospende la disoccupazione
Il lavoratore che si trova improvvisamente senza un lavoro – si ricorda che l’interruzione deve essere involontaria e non dipendere dalla volontà del lavoratore stesso – può chiedere all’INPS entro il termine di 68 giorni un sussidio economico, denominato per l’appunto indennità di disoccupazione NASpI.
L’obiettivo del beneficio economico, non è meramente assistenzialistico, in quanto inserisce il disoccupato in un circolo di politica attiva che lo porta ad essere ricollocato nel mercato del lavoro affinché possa trovare immediatamente una nuova occupazione. Infatti, la liquidazione della NASpI è legata indissolubilmente alla firma del cd. patto di servizio, che lo obbliga a partecipare a determinate misure di politica attiva previste dall’Anpal.
Ciò detto, i fattori che incidono sulla sospensione della NASpI, ma anche sulla riduzione e decadenza, in caso di nuovo lavoro, sono sostanzialmente due:
- il reddito che si andrà a percepire;
- la durata del lavoro da svolgere.
In particolare, si produce la sospensione d’ufficio della NASpI, se dal nuovo rapporto di lavoro subordinato il lavoratore:
- percepisce un reddito non superiore a 8.000 euro;
- il contratto non è superiore a sei mesi.
Dunque, qualora il percettore della NASpI intraprenda un nuovo lavoro di tipo subordinato, la sospensione d’ufficio si verifica allorquando lo stesso percepisca un reddito che non superi l’importo di 8.000 euro, ed a condizione che il contratto non sia superiore a sei mesi. Altrimenti, in caso di contratto di lavoro che ecceda i sei mesi, si produce la decadenza della prestazione.
Al termine del periodo di lavoro, la NASpI torna ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento dell’interruzione dell’indennità. Ai fini dell’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.
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Naspi: come comunicare la sospensione della disoccupazione
Qualora si verifichi la sospensione della NASpI, l’interessato deve inviare telematicamente all’INPS – entro 30 giorni dalla data di assunzione – la relativa comunicazione, indicando anche il reddito annuo presunto derivante dalla nuova attività. Bisogna ricordare, infatti, che qualora il reddito da lavoro subordinato sia superiore agli 8.000 euro la Naspi non viene solamente sospesa, ma decade se il contratto eccede i 6 mesi.
In ogni casi, anche qualora non si comunichi all’INPS il reddito annuo presunto, la Naspi viene comunque sospesa d’ufficio e solo dopo l’invio della comunicazione e la cessazione del rapporto di lavoro essa viene riattivata.
La comunicazione deve avvenire mediante il modello online “NASPI-Com”, conosciuto meglio come modulo SR161. Il servizio è accessibile, previo possesso di credenziali (Pin INPS, Spid e Cns), cliccando nella sezione “Naspi”, presente nell’area “Tutti i servizi”. A questo punto occorre indicare la motivazione per cui si compila la “Naspi-Com”, reddito presunto e poi successivamente inviare il modello all’Inps.
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Naspi: quando si proroga la disoccupazione
Oltre ai casi di sospensione della NASpI, esistono anche delle circostanze in cui il periodo di disoccupazione può essere prorogato. Stiamo parlando, in particolare, della malattia o infortunio sul lavoro, indennizzabile da INPS e INAIL, accaduto durante il rapporto di lavoro cessato successivamente. In tal caso, il termine scade a decorrere dalla data di cessazione dell’evento indennizzato. Differente è il caso in cui l’evento è accaduto entro i 68 giorni dalla data di cessazione del contratto (che sarebbe il termine entro il quale il lavoratore può presentare la domanda di NASpI). In questo caso, il termine dei 68 giorni può essere prorogato per un periodo corrispondente alla durata della malattia o infortunio per la parte residua.
Altri casi di proroga si hanno per:
- maternità durante il rapporto di lavoro successivamente cessato. Il termine della NASpI decorre dalla data di cessazione del periodo di maternità. Se l’evento si verifica invece entro i 68 giorni dalla data di cessazione del contratto, il termine decorre dalla data di interruzione del periodo di maternità;
- indennità di mancato preavviso. Il termine della NASpI decorre dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità ragguagliato a giornate;
- licenziamentoper giusta causa. In quest’ultimo caso, il termine della NASpI decorre dal 30esimo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto.
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