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Il problema, in tali casi, è come riunire sotto un unico “tetto” i diversi accrediti contributivi. Ebbene, il nostro sistema previdenziale prevede in favore dei lavoratori che hanno avuto una carriera lavorativa frammentaria, degli strumenti in grado di riunire i contributi versati in diverse gestioni previdenziali: una su tutti è la ricongiunzione contributiva (Legge 5 marzo 1990, n. 45). Come funziona? Bisogna sostenere un onere per riunire i contributi? Chi può ricongiungere i contributi? Come ottenere la pensione anticipata 2019 con la ricongiunzione dei contributi? Nelle seguenti righe si forniscono delle brevi linee guida sulle principali caratteristiche della ricongiunzione dei contributi ai fini previdenziali.
Ricongiunzione contributi: cos’è
Il metodo della ricongiunzione, disciplinato originariamente dalla Legge 7 febbraio 1979, n. 29 e successivamente modificata dalla Legge 5 marzo 1990, n. 45, è senza dubbio lo strumento più vecchio adottato dall’INPS per ovviare al problema della riunificazione dei contributi sparsi nelle varie gestioni previdenziali.
La caratteristica principale della ricongiunzione è che i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto all’assegno pensionistico in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
Per poter fruire della ricongiunzione è necessario che:
- la domanda include tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta;
- i periodi contributivi non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione diretta.
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Pensione anticipata 2019: chi può fare la ricongiunzione contributi
I lavoratori che possono accedere alla ricongiunzione contributiva sono:
- l’AGO (FPLD – gestioni Speciali autonomi);
- i Fondi sostitutivi;
- i Fondi esclusivi;
- le Casse libero professionali.
Rimane invece esclusa la gestione separa INPS.
La ricongiunzione contributiva dà la possibilità ai lavoratori di poter conseguire, non solo la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia, ma anche l’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità, la pensione indiretta, piuttosto che la pensione supplementare.
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Pensione anticipata 2019, quanto costa la ricongiunzione contributi
Una domanda che spesso si ci pone all’atto dell’unificazione dei contributi per conseguire la pensione anticipata o la normale pensione, è se tale operazione è onerosa o meno. La risposta è dipende. Infatti, esistono istituti che danno la possibilità di riunire i contributi gratuitamente, altri che obbligano l’assicurato di versare un determinato importo. La ricongiunzione contributiva, essendo il primo strumento adottato dall’INPS, fa parte di quegli istituti che obbligano il richiedente a sostenere un costo, il cui ammontare non è fisso ma dipendente da alcune variabili di seguito descritti.
Innanzitutto, il calcolo dell’onere si differenzia a seconda che i periodi contributivi rientrino nel metodo “retributivo” (periodi ante 01.01.2013) ovvero “contributivo” (periodi post 01.01.2013):
- per i periodi ante 01.01.2013, l’onere è quantificato in termini di “riserva matematica” (che rappresenta il valore attuale medio degli oneri dovuti all’aumento e all’anticipo della pensione);
- per i periodi post 01.01.2013, l’onere è determinato sulla base della “retribuzione di riferimento” (cioè quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda), e dell’aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della relativa domanda.
Pensione anticipata 2019: come fare domanda di ricongiunzione contributi
Per poter esercitare il diritto d’accesso alla ricongiunzione contributiva, la domanda deve essere presentata dall’assicurato alla sede competente dell’Istituto Previdenziale, ente, cassa, fondo o gestione previdenziale in cui si intende effettuare l’operazione stessa.
La facoltà di ricongiunzione normalmente può essere esercitata solo una volta. È ammessa una seconda possibilità di ricongiunzione se sono passati almeno 10 anni di ulteriore assicurazione, di cui almeno 5 di contribuzione derivante da effettiva attività lavorativa, oppure al momento del pensionamento solo nella stessa gestione in cui è stata effettuata la prima ricongiunzione.
L’iter procedurale per la gestione dell’istanza di ricongiunzione è caratterizzato da passaggi ben definiti. Innanzitutto, dopo la presentazione della domanda, l’ente previdenziale interessato chiede – entro 60gg dalla data della domanda di ricongiunzione – alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari o utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell’onere di riscatto
Tali documenti devono essere comunicati entro 90 giorni dalla data della richiesta;
Mentre la gestione presso cui si incentra la posizione assicurativa, comunica all’interessato – entro 180 giorni dalla data della domanda – l’ammontare dell’onere a suo carico, nonché il rispetto delle possibili rateizzazioni.
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