Di fatto vengono cambiate in parte le modalità di iscrizione negli elenchi dei professionisti abilitati alle prestazioni in campo della prevenzione incendi tenuti dal Ministero dell’Interno.
I professionisti coinvolti sono:
– ingegneri,
– architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori,
– chimici,
– dottori agronomi e dottori forestali,
– geometri e geometri laureati,
– periti industriali e periti industriali laureati,
– agrotecnici e agrotecnici laureati,
– periti agrari e periti agrari laureati.
Mancano solo i laureati in lettere, filosofia e lingue e i ragionieri e c’è dentro tutta la popolazione italiana dal diploma in su!!
Ad ogni modo, ad oggi per essere iscritto nell’elenco occorrono solo:
a) l’iscrizione all’albo professionale
b) l’attestato di frequenza, con esito positivo, del corso base (di 120 ore) di specializzazione in prevenzione incendi
Non occorre più l’anzianità di due anni dall’attestato di frequenza e nemmeno l’anzianità di dieci anni di iscrizione all’albo professionale.
Per continuare a far parte dell’elenco occorre frequentare nei cinque anni successivi l’iscrizione corsi o seminari di aggiornamento della durata complessiva di 40 ore (chi fa già parte dell’elenco dovrà procedere a questo aggiornamento professionale nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del decreto).
Sarà, ma anche in questo caso mi sembra che in Italia un tema “scottante” come la prevenzione incendi venga lasciata molto alla teoria e ben poco alla pratica.
Non resta che augurarci che il buon senso dei professionisti faccia decidere loro se si ritengono in grado o meno di volta in volta a svolgere un progetto.
In fondo si sa, lo dice anche il proverbio: non si gioca con il fuoco! È pericoloso!
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