Modello 730: chi è esonerato dal presentarlo

Scarica PDF Stampa
Il modello 730 è generalmente rivolto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Poter utilizzare il suddetto modello al posto del modello Redditi PF comporta sicuramente delle semplificazioni, in quanto il contribuente non deve eseguire calcoli, può ottenere l’eventuale rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella pensione, e se deve versare delle somme, queste vengono trattenute direttamente in busta paga o dalla pensione.

Ogni contribuente deve prima di tutto verificare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi  oppure se ne è esonerato. Dovrà in linea generale presentare la dichiarazione dei redditi se ha conseguito determinati redditi nell’anno precedente (per quest’anno nel 2018) e lo stesso non rientra nelle specifiche ipotesi di esonero dalla presentazione.

La dichiarazione deve comunque essere presentata se ad esempio le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quelle dovute, o se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca. Anche in presenza di casi di esonero la dichiarazione può essere presentata, per dichiarare eventuali spese sostenute e fruire di detrazioni o anche per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati.

Speciale Modello 730 

Chi può presentare il modello 730

Il modello 730/2019 (precompilato o ordinario) ricordiamo che può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2019 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti;
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate, oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2019 o ad un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2019 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2019 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva. I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

“Dichiarazione redditi 2019: elenco detrazioni e deduzioni”

Modello 730: per quali redditi si presenta

Relativamente alla tipologia di redditi, possono utilizzare il modello 730 (precompilato o ordinario) i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

“Certificazione unica Inps 2019: come scaricarla online”

Condizione generale di esonero per la dichiarazione dei redditi

E’ prevista una condizione generale di esonero dal presentare la dichiarazione dei redditi (e quindi anche il modello 730), ovvero quando il contribuente, non in possesso della partita Iva, possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a 10,33 euro (Si deve considerare l’imposta lorda sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, togliendo le detrazioni per carichi di famiglia, per i redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi e le altre ritenute).

Altre condizioni di esonero

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi possiede esclusivamente redditi relativi a:

  • abitazione principale, pertinenze e altri fabbricati non locati (l’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale);
  • lavoro dipendente o pensione. I redditi devono essere corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio. Spettano le detrazioni per il coniuge e i familiari a carico, e non sono dovute le addizionali regionale e comunale;
  • lavoro dipendente o pensione e abitazione principale, con relative pertinenze e altri fabbricati non locati;
  • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • redditi esenti come rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, pensioni sociali;
  • redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca), come gli interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come interessi sui conti correnti bancari o postali o redditi derivanti da lavori socialmente utili.

Esonero con limiti di reddito

Altre cause di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi riguardando limiti di reddito valevoli al verificarsi di alcune condizioni. Si ricorda che l’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

Un primo limite di reddito pari o inferiore a 500 euro è quello relativo al possesso esclusivo di terreni e fabbricati comprese l’abitazione principale e le sue pertinenze.

Vi è poi il limite di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente o assimilato (o di pensione) più altre tipologie di reddito (con periodo di lavoro o di pensione non inferiore a 365 giorni). Tra le altre condizioni per l’esonero, devono spettare le detrazioni per coniuge e familiari a carico e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Comunque se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute, il contribuente può recuperare l’eventuale credito presentando la dichiarazione.

In presenza della sola pensione, con terreni e abitazione principale più pertinenze, il limite scende a 7.500 (per la pensione) e a 185,92 (per terreni).

Altra ipotesi di esenzione è la presenza dell’assegno periodico corrisposto dal coniuge e con altre tipologie di reddito, (escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli), anche in questo caso il limite di reddito è di 8.000 euro.

In presenza di soli redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, il limite è di 4.800 euro. Il riferimento è ad esempio a  compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale). Infine vi è un limite di 30.658,28 euro in presenza di compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.

Potrebbe interessarti anche:

Guida ai rimborsi da dichiarazione dei redditi

Nel nostro ordinamento tributario, la tensione tra Fisco e contribuente raggiunge livelli particolarmente elevati quando si tratta di procedure di rimborso, soprattutto nel caso di quelle relative al rimborso da dichiarazione dei redditi.Nel volume i complessi e, talvolta, controversi risvolti applicativi della disciplina normativa sono puntualmente analizzati privilegiando tutti quegli aspetti che presentano maggiore criticità. I temi trattati sono supportati anche dai contributi resi dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi di settore, per offrire un quadro completo dell’argomento, utile a chi desideri approfondire maggiormente la materia. Le tante fasi operative delle procedure di rimborso sono sintetizzate nei vari passaggi temporali di esecuzione, secondo l’iter dettagliatamente descritto anche nel sito web dell’Agenzia delle entrate.ARGOMENTI TRATTATI- Legittimazione del diritto al rimborso – Il rimborso nell’obbligazione tributaria – I rimborsi derivanti dalla dichiarazione dei redditi – Modalità di trattazione dei rimborsi- I rimborsi automatizzati – I rimborsi semi-automatizzati – Casistica pratica- Riferimenti normativi, di prassi e di giurisprudenzaANTONINA GIORDANO Giornalista e tributarista. Direttore tributario presso il MEF ha ricoperto prestigiosi incarichi presso l’Agenzia delle entrate dove, tra l’altro, per anni ha scritto moltissimi articoli, risposto ai quesiti dei contribuenti nella redazione della rivista Fiscooggi e tenuto interviste per programmi RAI. È autrice di oltre 1.500 articoli e di 17 libri in materia economico-tributaria, pubblicati dalle maggiori editrici di settore (ex multis: Centro Ricerca Documentazione economica e finanziaria del MEF, Ente editoriale della Guardia di Finanza, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, MAGGIOLI, IPSOA, Wolter&Kluver, CESI multimedia, ARACNE, LA TRIBUNA, Tombolini, RATIO , GIURETA).

Antonina Giordano | 2019 Maggioli Editore

19.00 €  15.20 €

Giuseppe Moschella

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento