Contribuenti e operatori già da tempo manifestavano la necessità di chiarimenti in merito, viste le molte incertezze sorte all’indomani dell’introduzione di questa nuova possibilità in Legge di bilancio. Così è di ieri la circolare esplicativa (circolare n. 9) che contiene le indicazioni per accedere al Regime.
Vediamo un po’ più in dettaglio i contenuti del provvedimento.
Cos’è il Nuovo Regime forfetario 2019
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale e si applica sia ai soggetti già in attività sia a coloro che intraprendono una nuova attività e non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.
“Regime forfetario 2019: come accedere”
Si rientra pertanto in questo regime solo al verificarsi di questi requisiti:
- i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a euro 65.000,
- l’applicazione del regime è consentita anche alle imprese familiari, stabilendo le modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva da parte dell’imprenditore,
- è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata.
Il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.
ESEMPIO: nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di ricavi/compensi al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d’imposta, ricavi/compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati dalla nuova 7 previsione della legge di bilancio 2019), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019.
Regime forfetario: la nuova soglia di accesso
Come chiarito dalle Entrate, è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata, precisando che in caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’applicazione del regime forfetario, il limite di 65.000 euro è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.
“Regime forfetario: cosa succede se supero la soglia dei 65 mila euro”
Regime forfetario 2019: tolti i limiti all’accesso
Sono poi state abrogate le limitazioni stabilite in precedenza con riferimento:
- al costo dei beni strumentali (20.000 euro)
- alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro) di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, nella formulazione previgente.
Gli esclusi dal Regime forfetario 2019
La circolare delle Entrate chiarisce quali tipologie di titolari Partita Iva non possano accedere al Nuovo regime forfetario, allo scopo soprattutto di evitare frazionamenti di attività d’impresa alquanto artificiosi o discutibili trasformazioni di lavoro dipendente in lavoro autonomo.
In particolare, sono esclusi dal Nuovo Regime forfetario:
- non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. In questo caso l’incompatibilità con il regime forfetario è in re ipsa, ogniqualvolta il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi sia un regime obbligatorio ex lege
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (d’ora in poi, TUIR),
- ovvero coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni
- le persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili,
- i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni.
“Regime forfetario 2019, come cambia: le novità”
Incompatibilità con il Regime forfetario
Non sono compatibili con il regime in esame i regimi speciali IVA e imposte sui redditi riguardanti le seguenti attività:
- agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972);
- vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
- commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
- editoria (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
- gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972);
- agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972);
- agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991);
- vendite a domicilio (articolo 25-bis, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973);
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41 del 1995);
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41 del 1995).
Regime forfetario: esonero dall’obbligo di fattura elettronica
I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l’IVA in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972.
Il regime prevede, inoltre, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica. Resta però fermo l’obbligo di fattura elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.
Obblighi per i titolari di Regime forfetario
I contribuenti che applicano il regime forfetario restano soggetti agli obblighi di:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; in caso di ricezione di fatture elettroniche non sussiste l’obbligo di conservazione digitale delle stesse, anche qualora abbiano volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori il loro indirizzo telematico o abbiano provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita IVA mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall’Agenzia delle entrate. Resta, in tale evenienza, l’obbligo di conservazione del documento cartaceo;
- certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione per le attività esonerate purché, in ogni caso, ottemperino all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico,
- integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
Per maggiori dettagli scarica qui la Circolare
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