Reddito di cittadinanza: come fare con lavoro autonomo e Partita Iva

Paolo Ballanti 04/04/19
Seicentomila: questo è il numero di domande per il Reddito di cittadinanza finora accolte dai Caf. Una cifra destinata a crescere con il passare dei mesi e col sussidio che comincia a prendere definitivamente forma dopo la conversione in legge del decreto istitutivo, approvata dal Parlamento la scorsa settimana.

Il Reddito di cittadinanza è pensato come un contributo statale in favore di fasce deboli della popolazione per sostenerle economicamente e favorirne il reinserimento nel mondo del lavoro.

Per accedervi sono previsti requisiti relativi a cittadinanza, residenza e soggiorno del richiedente (ad esempio cittadinanza italiana o di un paese dell’UE e residenza nel nostro paese per almeno dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo) ma soprattutto requisiti reddituali e patrimoniali, primi fra tutti un ISEE inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30 mila (esclusa la casa di abitazione) e un reddito familiare inferiore a 6 mila euro annui, nonostante la soglia debba essere riproporzionata in base ai componenti il nucleo.

La Guida completa al Reddito di cittadinanza 

Fatte queste premesse, si comprende come la compatibilità tra il Reddito e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma sia un argomento delicato, cui la normativa e la stessa INPS hanno posto rimedio. Analizziamo la questione nel dettaglio.

Reddito di cittadinanza e lavoro autonomo: sono compatibili?

Come ha avuto modo di chiarire anche l’INPS nella sua guida online, il nucleo familiare può ricevere il Reddito anche se tutti i suoi componenti sono lavoratori autonomi. Questo significa che l’essere titolari di partita IVA non esclude a priori il sussidio statale. È opportuno però fare alcune importazioni precisazioni.

Reddito di cittadinanza e lavoro autonomo: titolari di partita IVA

Chi è titolare di partita IVA o in generale percepisce redditi di lavoro autonomo, in virtù di un’attività iniziata nel 2017, 2018 o nei primi mesi del 2019 e lo è anche al momento in cui presenta la domanda, deve compilare il modello Rdc/Pdc – Com Ridotto e recarsi di persona ai CAF convenzionati con il protocollo rilasciato dall’INPS in sede di richiesta del sussidio, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Al fine di garantire un corretto abbinamento con la domanda di Reddito dovrà essere indicato nel modello il codice fiscale del richiedente.

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L’omesso invio della comunicazione blocca la procedura di richiesta del Reddito.

Una volta recepite le informazioni l’INPS verificherà il diritto del nucleo a percepire il sussidio ed eventualmente erogarlo in misura ridotta.

Reddito di cittadinanza e lavoro autonomo: apertura della partita IVA

In generale si può continuare a percepire il Reddito anche se, nel corso della sua fruizione, si avvia un’attività di lavoro autonomo o si apre la partita IVA (ad esempio come libero professionista).

E’ tuttavia obbligatorio comunicare l’evento all’INPS e soprattutto il reddito che si percepisce, al fine di verificare se permangono le condizioni per ottenere il sussidio.

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La comunicazione avviene con la compilazione e l’invio all’INPS tramite CAF del modello Rdc/Pdc – Com Esteso, entro 30 giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio.

In caso di lavoro autonomo, l’invio del modello ha l’unica funzione di comunicare l’avvio dell’attività. In corso d’opera si dovrà inoltrare periodicamente una nuova comunicazione per rendere noto all’INPS il reddito percepito in ciascun trimestre, al fine di consentire all’Istituto di verificare se permane il diritto al beneficio o se dev’essere semplicemente ridotto.

Il rinnovo della comunicazione deve avvenire entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare. Ad esempio, entro il 15 gennaio 2020 dovrà essere comunicato il reddito percepito nel trimestre ottobre – dicembre 2019.

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Reddito di cittadinanza e lavoro autonomo: quali compensi comunicare

Ai fini del diritto o meno al sussidio si assume come reddito la differenza ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute.

In presenza di una variazione (ad esempio redditi più alti) l’erogazione del Reddito avviene senza cambiamenti per i due mesi successivi alla modifica, fatta salva la verifica entro il giorno 15 del mese successivo quello di chiusura del trimestre, avendo come base il periodo appena concluso.

In caso di invio di più modelli, il reddito comunicato dovrà tener conto di quanto riportato nelle precedenti comunicazioni. Non devono però esser presi in considerazione i compensi da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile e lavoro accessorio.

Reddito di cittadinanza e lavoro autonomo: cosa cambia

A livello documentale e di tassazione nulla cambia per IVA e IRPEF se il lavoratore autonomo / professionista percepisce anche il Reddito.

Peraltro, a differenza dei compensi percepiti, il sussidio è al 100% esente da contributi e tasse.

All’interno della categoria “lavoro autonomo” la normativa sul Reddito non fa distinzioni se l’attività in corso o intrapresa è semplicemente lavoro autonomo o una libera professione. Si è comunque in attesa e si auspicano chiarimenti ufficiali.

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Paolo Ballanti

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