Vediamo nel dettaglio a chi spetta, come funziona, l’importo e come chiederlo.
Assegno di invalidità ordinario: a chi spetta
Possono richiedere l’assegno di invalidità ordinario tutti coloro la cui capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità o di difetto fisico o mentale.
La prestazione è rivolta a:
- Lavoratori dipendenti;
- Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- Iscritti alla gestione separata.
Affinché il trattamento possa essere erogato, si rende necessario il soddisfacimento di due prerequisiti fondamentali:
- riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- un minimo di 260 contributi settimanali – pari a 5 anni di contribuzione e assicurazione – di cui almeno 156 settimane (3 anni) nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda.
“Legge 104: tutte le strade possibile per la pensione anticipata”
Il diritto all’assegno è previsto anche qualora la riduzione della capacità lavorativa sia presente prima dell’inizio del rapporto di lavoro, purché vi sia stato un successivo aggravamento ovvero siano sopraggiunte nuove infermità.
L’assegno ha validità triennale ma può essere rinnovato su richiesta dell’interessato.
Assegno di invalidità ordinario: requisiti contributivi
Il secondo requisito è di tipo contributivo. L’assegno spetta solo ai lavoratori che abbiano versato almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la richiesta di prestazione.
Nel conteggio dei 5 anni non vengono considerati i periodi di:
- Congedo parentale;
- Lavoro all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia;
- Servizio militare la cui temporalità ecceda il normale servizio di leva;
- Periodi di malattia superiori a 1 anno;
- Iscrizione a forme previdenziali diverse dall’AGO nell’eventualità che non sia possibile trasferire i contributi o non siano rilevanti ai fini pensionistici.
Assegno di invalidità ordinario: come si calcola l’importo
Per calcolare l’importo dell’assegno di invalidità si devono utilizzare gli stessi criteri previsti per il calcolo della pensione diretta:
- Metodo retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo dal 1° gennaio 2012, per chi ha un minimo di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- Metodo retributivo fino al 31 dicembre 1995 e contributivo dal 1° gennaio 1996 per chi ha meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- Calcolo solo contributivo per chi non ha versato nulla al 31 dicembre 1995.
Assegno di invalidità ordinario: riduzione
Non è necessaria, ai fini della richiesta per l’assegno ordinario di invalidità, la cessazione dell’attività lavorativa, perché l’erogazione dell’assegno è considerata compatibile con lo svolgimento di attività professionali.
L’importo dell’assegno è cumulabile con i redditi da lavoro ma subisce una riduzione variabile:
- Se il reddito è 4 volte superiore il trattamento minimo annuo di pensione (26.676,52 euro) la riduzione è del 25%;
- Se il reddito è 5 volte superiore il trattamento minimo annuo di pensione (33.345,65 euro) la riduzione è del 50%.
Può essere prevista una trattenuta aggiuntiva se la prima riduzione non determina una somma inferiore al trattamento minimo annuo. La trattenuta varia se il lavoratore è:
- Dipendente, trattenuta del 50% sulla quota che eccede l’importo minimo;
- Autonomo, trattenuta del 30% sulla quota che eccede l’importo minimo.
Assegno di invalidità ordinario: come fare domanda
La domanda per l’assegno di invalidità ordinario dev’essere presentata all’INPS in via telematica, utilizzando una di questa tre modalità:
- sul portale dell’Istituto avvalendosi del servizio dedicato – www.inps.it. ;
- chiamando il contact center al numero 803.164 o 06 164 164 da rete mobile;
- recandosi negli uffici dei patronati e intermediari abilitati. Questi assisteranno la persona nella compilazione e invio della domanda.
Alla domanda dev’essere allegata la certificazione medica che attesti la condizione di invalidità.
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