Riscatto laurea agevolato 2019, via alle domande: le istruzioni Inps

Redazione 08/03/19
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È un via di fatto alle domande per il riscatto laurea agevolato 2019 quello che ha dato ieri l’Inps con la sua nuova circolare e il messaggio sulle nuove istruzioni per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Come riporta lo stesso Istituto, per il triennio 2019-2021 è stato introdotto, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione. È stata, inoltre, definita una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo.

La circolare Inps 5 marzo 2019, n. 36 fornisce le istruzioni per l’applicazione del beneficio, descrive i soggetti interessati, la durata del periodo riscattato e i requisiti che permettono di conseguire l’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione.

Nella circolare sono illustrate anche le modalità di versamento e presentazione della domanda di riscatto, i cui termini scadono il 31 dicembre 2021.

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Vediamo di seguito tutte le istruzioni Inps per accedere al riscatto agevolato della laurea, secondo la circolare che dà attuazione al decretone con le norme su Quota 100, che introduce la possibilità chiedere inoltre il riscatto di altri periodi non coperti da contribuzione fino al 2021 (anche se ancora non è stato convertito in legge).

Scarica la circolare Inps Riscatto laurea 2019

Riscatto laurea agevolato 2019 nel Decretone

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ha introdotto all’articolo 20, commi da 1 a 5, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione e ha previsto, al comma 6 del medesimo articolo, una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

I nuovi istituti si aggiungono a quelli già previsti dalla disciplina vigente. Infine, l’articolo 22, comma 3, contiene disposizioni in ordine alla facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà medesimi.

La novità principale riguarda la cancellazione del limite dei 45 anni per accedere all’opzione riscatto agevolato. Era cioè stata inserita questa possibilità solo per gli under 45. Questo tetto è saltato.

Riscatto laurea agevolato 2019: chi può chiederlo

Questa nuova possibilità di riscatto del periodo di studio universitario è riconosciuta:

  • agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia,
  • ai superstiti dei lavoratori dipendenti e
  • alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
  • nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata.

privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione.

Sono quindi diverse le condizioni richieste:

  • l’iscrizione della persona interessata in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa; cioè in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima
  • l’interessato non deve essere titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Riservata dunque ai soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996
  • a questo scopo si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria
  • il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

Quanti anni si possono riscattare?

Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato.

Importante: sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. La facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo.

Riscatto laurea agevolato 2019: quanto costa

I periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il “sistema contributivo”. L’onere relativo è quindi determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

Riscatto laurea 2019: quando fare domanda

La domanda di riscatto è limitata al triennio 2019 – 2021. Può essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

Da chi può essere presentata la domanda di riscatto laurea

La domanda può essere presentata:

  • dal diretto interessato
  • dal suo superstite o,
  • entro il secondo grado, dal suo parente e affine.

In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato.

Riscatto laurea 2019: come fare domanda

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso i seguenti percorsi: – per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati:“Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Riscatto di periodi contributivi”; – per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti pubblici: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati”
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
  • Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo allegato alla presente circolare. Tale modulo è comunque reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato/Pensionato”.

Onere di riscatto

L’onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

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