Assistenza sanitaria: ne hanno diritto anche gli stranieri irregolari?

Il diritto alla salute è un obbligo legale internazionale degli Stati, finalizzato a proteggere la salute delle loro popolazioni.

L’Italia è stata la prima nazione al mondo a promuovere e garantire il diritto alla salute per ogni individuo comunque presente sul territorio [1]. Anche gli stranieri extracomunitari irregolarmente presenti possono usufruire dell’assistenza sanitaria, vediamo in quale modo.

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Assistenza sanitaria stranieri irregolari: quali prestazioni 

Gli stranieri extracomunitari irregolari pur non essendo iscrivibili al Sistema Sanitario Nazionale possono usufruire di “cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia ed infortunio”[1]. In merito al significato di cure urgenti la circolare ministeriale n.5/2000 chiarisce che si devono intendere quelle che non possono essere procrastinate senza pericolo per la vita della persona [2]. Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non mortali nel breve periodo ma che nel tempo potrebbero arrecare danno alla vita [2]. Infine, per cure continuative si intendono quelle rivolte ad assicurare al paziente il ciclo diagnostico terapeutico-riabilitativo necessario alla possibile guarigione [2]. All’interno delle cure urgenti o essenziali, la Legge inserisce alcune tipologie di cura e alcune categorie di individui cui garantire una tutela particolare.

Tra queste ha certamente rilievo la tutela della gravidanza e della maternità.  Infatti, durante la gravidanza e per i primi 6 mesi dopo il parto la donna extracomunitaria irregolare, ha diritto ad un permesso di soggiorno che permetta l’iscrizione temporanea al SSN. L’accesso alla prestazione sanitaria gratuita o a costo ridotto da parte dell’extracomunitaria incinta irregolare e/o da parte dell’extracomunitario senza permesso di soggiorno, avviene con una preventiva sottoscrizione del medesimo di una dichiarazione di indigenza, valida per sei mesi. Tale dichiarazione lo esonera solo dalla quota di prestazione che, per il cittadino italiano, risulterebbe a carico del SSN. La registrazione delle prestazioni sanitarie si effettua tramite l’assegnazione di un codice regionale con sigla STP (straniero temporaneamente presente). Tale codice che è valido per 6 mesi, rinnovabile, viene inserito sia sulla richiesta, su ricettario regionale, di esami, visite specialistiche e farmaci prescrivibili, sia per la rendicontazione, ai fini del rimborso, per le prestazioni fornite dalle strutture accreditate del SSN. Per ottenere il codice STP che è del tutto anonimo, lo straniero deve fornire le sue generalità, con data e luogo di nascita, senza l’obbligo di dover esibire alcun documento d’identità. Tale scelta legislativa pone l’essere umano, in quanto tale, al centro della tutela sanitaria. Sotto quest’ottica si giustifica anche la circostanza secondo cui l’accesso alle strutture sanitarie da parte dell’extracomunitario senza permesso di soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano [1].

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Stranieri che entrano in Italia solo per motivi di cura

La Legge italiana prevede tre differenti fattispecie in merito alla possibilità di entrare in Italia al solo scopo di poter usufruire di cure mediche [2]. Vediamo nello specifico quali sono:

  • straniero che chiede il visto d’ingresso a causa di cure mediche. In tal caso deve essere prodotta la seguente documentazione: a) dichiarazione della struttura sanitaria italiana che indichi il tipo di cura, la data d’inizio e la possibile durata; b) attestazione dell’avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma a titolo cauzionale pari al 30% del costo totale presumibile; c) documentazione comprovante la presenza in Italia di risorse sufficienti per affrontare le spese sanitarie, vitto e alloggio, nonché per l’eventuale accompagnatore del paziente;
  • straniero trasferito in Italia per cure mediche nell’ambito di interventi umanitari. Tale ingresso avviene tramite l’autorizzazione da parte del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri in favore di stranieri privi in patria di strutture sanitarie adeguate. I soggetti beneficiari sono scelti dai due ministeri discrezionalmente. Il Ministero della Sanità provvede ad individuare le strutture adeguate al caso specifico in base alla documentazione acquisita e rimborsa direttamente le strutture per le relative prestazioni sanitarie erogate allo straniero. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno fuori dalla struttura ospedaliera non sono rimborsabili.
  • Straniero trasferito in Italia nell’ambito di programmi umanitari sostenuti dalle Regioni. In tali circostanze le Regioni autorizzano in accordo con il Ministero della Sanità ad erogare senza reciprocità prestazioni altamente specialistiche a favore di cittadini extracomunitari provenienti da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze di tale natura. In questo modo vengono curate patologie molto gravi. Tale trattamento viene riservato anche a cittadini stranieri provenienti da Stati in cui non è possibile per situazioni di disagio contingente (guerre, motivi politici…) usufruire di prestazioni sanitarie.

Francesca Dammacco

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