Il calcolo può essere fatto a partire dalla busta paga di dicembre, dal momento che solo in questa sede è noto l’ammontare definitivo delle retribuzioni percepite nell’anno.
Da gennaio a novembre, invece, la tassazione che il dipendente vede trattenersi in ogni cedolino è parziale. In occasione della busta paga di febbraio, ad esempio, il datore simula quale sarà il reddito annuo e su questo calcola le tasse da trattenere nel mese specifico. E così via.
I risultati delle operazioni di conguaglio sono essenzialmente due:
- Conguaglio a credito, si ha quando le tasse anticipate nell’anno sono superiori a quanto in realtà dovuto all’Erario, in tal caso l’Irpef pagata in più viene restituita al dipendente con rimborso in busta paga di dicembre;
- Conguaglio a debito, si verifica quando le tasse anticipate nell’anno sono inferiori a quanto effettivamente dovuto, con conseguente recupero della differenza in busta paga di dicembre.
È quest’ultimo il frangente che naturalmente crea maggiori problemi ai dipendenti perché può portare a ingenti recuperi fino ad arrivare, nei casi limite, ad un netto di poche centinaia di euro se non addirittura a saldo zero.
Vediamo quali sono gli accorgimenti per evitare il prossimo anno brutte sorprese in sede di conguaglio.
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Evitare brutte sorprese al conguaglio: aliquota fissa
Il conguaglio negativo potrebbe dipendere da minori tasse pagate in certi periodi dell’anno. Questo può accadere a chi svolge mansioni con picchi stagionali in cui si fa largo uso dello straordinario (e di conseguenza si alza il reddito), a fronte di mesi a retribuzione normale (si pensi ai periodi estivi di non attività con utilizzo delle ferie).
Considerato che la tassazione è su base annuale con l’applicazione di scaglioni di reddito (riparametrati su base mensile dividendo il valore per 12) cui corrispondono altrettante aliquote:
- Reddito complessivo fino a 15 mila euro aliquota al 23%;
- Reddito complessivo compreso tra 15 mila e 28 mila euro aliquota del 27%;
- Reddito complessivo compreso tra 28 mila e 55 mila euro aliquota del 38%;
- Reddito complessivo compreso tra 55 mila e 75 mila euro aliquota del 41%;
- Reddito complessivo oltre 75 mila euro aliquota del 43%.
Può accadere che nei primi mesi dell’anno il dipendente abbia svolto lavoro ordinario con tassazione mensile anticipata pari al 23%. Ipotizziamo che da aprile il suo reddito sia aumentato a fronte di un livello di inquadramento superiore, del lavoro su turni e del ricorso allo straordinario. In sede di conguaglio il suo reddito si colloca nello scaglione 28 – 55 mila con aliquota al 38%, con conseguente recupero delle tasse non pagate nei mesi in cui la tassazione è stata al 23%.
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Per ovviare a questi inconvenienti il dipendente può richiedere un’aliquota fissa da applicarsi a prescindere dal reddito mensile. Una scelta oculata che deve tener conto di quale sarà il reddito complessivo dell’anno.
Evitare brutte sorprese al conguaglio: le detrazioni da lavoro dipendente
Le detrazioni da lavoro dipendente hanno la funzione di abbassare le tasse dovute. Al pari delle aliquote, anche l’ammontare definitivo delle detrazioni spettanti è stabilito a fine anno sulla base del reddito complessivo (maggiore è il reddito minori sono le detrazioni). A livello mensile, le detrazioni vengono calcolate simulando quello che potrebbe essere il reddito complessivo. Riprendendo l’esempio precedente, può accadere che nei mesi in cui la retribuzione è stata bassa il dipendente ha goduto di detrazioni superiori rispetto a periodi dove il compenso è aumentato e di conseguenza sono calate le detrazioni.
Periodo Gennaio – Marzo 2018:
Imposta lorda 1.000,00 – Detrazioni 350,00 = 650,00 euro di imposta netta
Periodo Aprile – Dicembre 2018:
Imposta lorda 8.000,00 – Detrazioni 500,00 = 7.500,00 euro di imposta netta
Totale 2018:
- Imposta lorda 9.000;
- Detrazioni 850,00;
- Imposta netta 8.150.
Ipotizziamo che in base al reddito complessivo dell’anno le detrazioni spettanti siano pari a 650 euro. Di conseguenza si procederà al recupero di euro 200 a titolo di tasse non pagate.
Per far fronte al conguaglio negativo, il dipendente può chiedere che durante l’anno le detrazioni vengano calcolate avendo a riferimento un determinato reddito complessivo, a prescindere da qualsiasi calcolo mensile.
Evitare brutte sorprese in sede di conguaglio: bonus 80 euro
L’effettiva spettanza del bonus 80 euro è stabilita a fine anno, ma il suo importo è anticipato mese per mese.
L’ammontare annuo del bonus è legato ai seguenti scaglioni:
- Fino a 24.600 euro spettano 960 euro all’anno;
- Per i redditi superiori a 24.600 e fino a 26.600 il bonus è riproporzionato in base alla seguente formula [960 * (26.600 – reddito complessivo) / 2000];
- Per i redditi superiori a 26.600 il bonus non spetta.
Se ad esempio in sede di conguaglio si accerta che il reddito dell’anno ha superato i 26.600 euro l’intero bonus anticipato al dipendente (fino a 960 euro) dovrà essere recuperato in busta paga.
Per scongiurare questo rischio si può richiedere, preferibilmente a inizio anno, la non applicazione del bonus ovvero il suo riconoscimento direttamente in sede di conguaglio senza che venga anticipato mensilmente. Ultima strada è quella di comunicare un reddito presunto su cui calcolare l’ammontare del bonus.
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