La Mediazione va in Corte di Giustizia

Redazione 14/09/11
La mediazione obbligatoria, com’è noto, è in attesa di giudizio innanzi alla Corte Costituzionale. Ora è il turno della Corte di Giustizia, adita dal Tribunale di Palermo, con ordinanza resa nota ieri dall’OUA.

L’OUA, già ad aprile, aveva chiesto ai giudici civili di disapplicare la mediazione obbligatoria, per contrasto con la normativa comunitaria, allegando l’istanza di disapplicazione dell’obbligatorietà dell’art. 5 co. 1 del decreto legislativo 28/2010, predisposta dall’Ordine degli avvocati di Firenze.

Secondo l’OUA, “il Giudice, su richiesta di una delle parti, può dichiarare la procedibilità della domanda,disapplicando l’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010, perché in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

Ora il Tribunale di Palermo, sezione staccata di Bagheria, giudice dott. Michele Ruvolo, ha trasmesso gli atti di un processo su un caso di locazione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, sollevando le seguenti questioni interpretative:

1) se gli artt. 3 e 4 della direttiva 2008/52/CE sull’efficacia e competenza del mediatore possano interpretarsi nel senso di richiedere che il mediatore sia dotato anche di competenze in campo giuridico e che la scelta del mediatore da parte del responsabile dell’organismo debba avvenire in considerazione delle specifiche conoscenze ed esperienze professionali in relazione alla materia oggetto di controversia; 

2) se l’art. 1 della direttiva 2008/52/CE possa interpretarsi nel senso di richiedere criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione che mirino a facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie ed a promuovere la composizione amichevole delle medesime;

3) se l’art. 1 della direttiva 2008/52/CE sull’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, l’art. 3 lett. a), il considerando 10 ed il considerando 13 della direttiva 2008/52/CE sull’assoluta centralità della volontà delle parti nella gestione del procedimento di mediazione e nella decisione relativa alla sua conclusione possano interpretarsi nel senso che, quando l’accordo amichevole e spontaneo non è raggiunto, il mediatore possa formulare una proposta di conciliazione salvo che le parti non gli chiedano congiuntamente di non farlo (poiché ritengono di dover porre fine al procedimento di mediazione);

Qui il testo dell’Ordinanza del Tribunale di Palermo, sezione di Bagheria, del 16 agosto 2011

Redazione

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