Affitti brevi: nuovi obblighi e adempimenti, novità Decreto sicurezza

Paolo Ballanti 11/12/18
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Dal 4 dicembre è in vigore l’obbligo per gli affitti brevi di comunicare alla questura le informazioni sulle persone alloggiate. Lo prevede la Legge n. 132/2018 di conversione del Decreto legge n. 113/2018 meglio noto come “decreto sicurezza”.

La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre e in vigore dal giorno successivo, prevede all’articolo 19-bis (inserito direttamente in sede di conversione) l’obbligo per chi affitta o sub-affitta immobili con contratti di durata inferiore a 30 giorni (cosiddetti “affitti brevi”) di comunicare alla questura le informazioni sulle persone alloggiate.

Ripercorriamo nel dettaglio la normativa e le novità del decreto sicurezza.

Affitti brevi, decreto sicurezza: comunicazione entro 24 ore

Come anticipato, la Legge n. 132/2018 estende agli affitti brevi gli obblighi già previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 109 Regio decreto n. 773/1931) nei confronti di gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, nello specifico:

  • Dare alloggio esclusivamente a persone munite di carta d’identità o altro documento idoneo ad attestarne l’identità;
  • Per gli extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o altro documento che sia considerato ad esso equivalente da accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare;
  • Obbligo di comunicare entro le 24 ore successive all’arrivo le generalità delle persone alloggiate alle questure territorialmente competenti avvalendosi di servizi informatici, telematici o fax.

E’ bene precisare che in caso di soggiorni inferiori alle 24 ore, la comunicazione dev’essere fatta contestualmente all’arrivo.

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Affitti brevi, decreto sicurezza: la trasmissione telematica

Con le novità del decreto sicurezza anche gli affittuari o sub-affittuari brevi dovranno comunicare i dati delle persone alloggiate alle questure territorialmente competenti. Per farlo, è attivo il sito “Alloggiati web” della Polizia di Stato, lo stesso attualmente utilizzato da albergatori e altre strutture ricettive.

Considerato che la legge è in vigore dal 4 dicembre, le strutture che non l’avessero già fatto devono attivarsi per inoltrare alla questura competente la richiesta di abilitazione alla trasmissione telematica. E’ opportuno verificare con certezza l’iter di accreditamento, dal momento che le procedure variano da provincia a provincia.

Leggi anche “Cedolare secca sui negozi confermata: come funziona”

Affitti brevi, decreto sicurezza: le sanzioni

Coloro che non ottemperino all’obbligo di comunicazione rischiano l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.

Affitti brevi, decreto sicurezza: la norma 

Le novità introdotte dal decreto sicurezza si applicano ai cosiddetti “affitti brevi”. Come tali si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati esclusivamente da persone fisiche, direttamente o per il tramite di soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero gestiscono portali telematici. La definizione è quella fornita dal Decreto legge n. 50/2017 cosiddetta “manovrina” che ha esteso dal 1° giugno 2017 agli affitti brevi con servizi accessori (biancheria e pulizia locali) l’opzione per la cedolare secca (con una ritenuta del 21% a titolo d’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali) in luogo dell’ordinaria ritenuta a titolo d’acconto, sempre del 21%.

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