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- Più precisamente si ribadisce la maggiore pericolosità: delle “macchinette” rispetto ad altre tipologie di gioco; della diffusione dell’offerta in luoghi non dedicati esclusivamente al gioco come ad esempio bar e tabacchi (c.d. corner di gioco).
- Si afferma l’assoluta imprescindibilità della pianificazione urbanistica nell’allocazione di punti sensibili e spazi dedicati al gioco lecito.
- Si ritiene illegittima una disciplina normativa quando provochi un effetto espulsivo del gioco lecito dal territorio, ancorché tale effetto debba essere dimostrato rigorosamente da coloro che lo invocano e riferita a tutti il giochi.
- La sentenza ha infine il pregio di superare lo pseudo ragionamento fondato sul ‘notorio’, per cui siccome è notorio che il gioco con vincita in denaro può nuocere alla salute in generale, non è necessario dimostrare il pericolo con una seria istruttoria presso il Comune che intende limitare, anche drasticamente, l’attività di sale giochi, bar e tabaccherie.
Più in particolare il ricorso è stato incentrato sugli effetti dei divieti di esercizio di apparecchi AWP (le AWP, anche dette New Slot o Apparecchi Comma 6a, sono apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro.) con modalità che potrebbero dirsi “diffuse”, perché affidate ad esercizi ad ampia diffusione territoriale, quali appunto bar e tabaccherie, mentre non è neppure dato evincere quanta parte dell’attività dei titolari degli apparecchi si svolga in punti gioco “dedicati” e se una parte delle attività abbiano, in ipotesi, potuto essere collocate.
L’entrata in vigore di una nuova disposizione di legge che incide sull’allocazione di un determinato esercizio/servizio impone alle amministrazioni locali di tenere conto, nella propria pianificazione, dei divieti di legge e comunque dei nuovi valori sui quali la pianificazione dovrà in qualche modo modellarsi, sì da garantire l’obiettivo della legge stessa (in sintesi allontanare dalle zone centrali e più accessibili gli apparecchi AWP), e contestualmente individuare aree disponibili per l’insediamento di gestori di AWP.
La sede propria e ragionevole è la pianificazione urbanistica per individuare le aree “disponibili” per l’ubicazione appunto di dette attività.
Per il giudicante, pur con dei distinguo, è da conderarsi condivisibile l’affermazione che obietta che la legge regionale ha dettagliato una serie di luoghi sensibili numerosa, che come tali trovano applicazione a prescindere da eventuali interventi pianificatori imponendo limiti all’attività.
Nel caso di specie resta evidente come l’effetto certo e opinabile della soluzione adottata dal legislatore regionale piemontese sia quello di ridurre significativamente la possibilità di offrire il gioco delle AWP in contesti che non sono specificamente deputati al gioco (quali bar, tabaccherie ecc.) e che per ciò solo sono potenzialmente oggetto di accesso da parte di un numero di clienti molto elevato, i quali o non frequenterebbero locali specificatamente dedicati al gioco o, per il peculiare contesto in cui il servizio è offerto (normale esercizio commerciale destinato fisiologicamente ad una capillare diffusione), percepiscono il servizio AWP come innocuo.
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