Prima di entrare nel merito del messaggio è opportuno fare un passo indietro.
Maternità e congedo straordinario: cosa prevede la normativa
La legge (Dlgs. n. 151/2001) riconosce un’apposita indennità economica a carico dell’INPS alle lavoratrici che devono obbligatoriamente astenersi dal rendere la propria prestazione nel periodo (cosiddetto congedo di maternità) che intercorre tra:
- I due mesi precedenti la data presunta del parto;
- I tre mesi successivi al parto.
La stessa indennità viene riconosciuta anche nei casi in cui la dipendente deve astenersi prima dei due mesi e/o prorogare l’assenza oltre i tre mesi successivi al parto (fino al limite dei sette).
L’indennità, pari all’80% della retribuzione, spetta quando sussiste un valido rapporto di lavoro oltre ai casi di:
- Sospensione del rapporto di lavoro (per esempio per Cassa integrazione);
- Assenza dal lavoro senza retribuzione;
- Perdita del lavoro (disoccupazione).
In questi frangenti l’indennità è riconosciuta se tra l’inizio della sospensione, assenza o stato di disoccupazione e l’entrata nel periodo di congedo di maternità non siano trascorsi più di 60 giorni. Tuttavia, nel conteggio dei 60 giorni non si considerano le assenze per:
- Malattia o infortunio sul lavoro regolarmente accertati;
- Periodi di congedo parentale o congedo per malattia del figlio in virtù di una precedente maternità;
- Periodi di assenza per accudire minori in affidamento;
- Periodi di mancata prestazione in virtù di un contratto di lavoro part-time di tipo verticale (che prevede appunto lo svolgimento dell’attività ad esempio in alcuni mesi dell’anno).
Ciò significa che se tra la sospensione dal lavoro, l’assenza o la disoccupazione e l’inizio del congedo per maternità interviene uno degli eventi citati la sua durata non viene considerata per il requisito dei 60 giorni, che cominceranno a decorrere dalla fine dell’evento stesso.
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Maternità e congedo straordinario: la sentenza della Consulta
La Corte Costituzionale con sentenza n. 158/2018 ha dichiarato che la normativa sull’indennità di maternità è contraria alla Costituzione nella parte in cui non include tra gli eventi che sospendono il decorso dei 60 giorni i periodi di congedo straordinario, utilizzati dalla lavoratrice per assistere il coniuge convivente o il figlio portatori di handicap in situazione di gravità.
Il congedo straordinario è quel periodo di astensione dal lavoro concesso nel limite massimo di 2 anni (continuativi o frazionati) nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente, per il quale la legge (sempre Dlgs. n. 151/2001) riconosce un’indennità economica a carico dell’INPS. Il congedo è concesso ai lavoratori dipendenti familiari di persona gravemente disabile (coniuge, genitori, figlio, fratelli o sorelle, parenti o affini entro il 3° grado).
Maternità e congedo straordinario: il messaggio INPS
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, l’INPS interviene chiarendo che i periodi di congedo straordinario devono essere esclusi dal computo dei 60 giorni. L’esonero, tuttavia, opera limitatamente alle assenze fruite dalla lavoratrice gestante per assistere il coniuge convivente o il figlio, senza ricomprendervi tutti gli altri soggetti (genitori, fratelli o sorelle, parenti o affini entro il 3° grado). Questo significa che un eventuale congedo richiesto per il fratello o la sorella verrebbe conteggiato nei 60 giorni, con il rischio del venir meno del diritto all’indennità di maternità.
Maternità e congedo straordinario: l’Inps apre alle Unioni civili
Inoltre, ricorda l’INPS, le disposizioni relative al coniuge convivente si estendono anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Le nuove indicazioni operative si applicano anche agli eventi di maternità anteriori alla sentenza della Corte (23 maggio 2018) a meno che non sia già spirato il termine di prescrizione pari ad un anno o una sentenza passata in giudicato.
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