In particolare, per ciò che concerne le materie oggetto di attività professionale di architetti, ingegneri, geometri e periti edili, sono da segnalare:
– le precisazioni relative alla liberalizzazione dell’attività edilizia;
– le modifiche alle attività professionali;
Per quel che riguarda la liberalizzazione dell’attività edilizia, si rimanda ad un successivo intervento che tratterà la materia, relativamente alle novità che si sono succedute nell’ultimo anno e mezzo.
Per quel che riguarda l’attività professionale, il decreto legge prevede, agli art 2 e 3, diverse “novità”, che dovranno essere recepite, entro un anno, dagli ordinamenti professionali:
– l’accesso libero alla professione, fatto salvo, quando previsto, il superamento dell’esame di stato (disciplinato, per le professioni tecniche, dalla Costituzione Italiana, all’art.33 comma 5);
– il mantenimento del sistema ordinistico ed esercizio fondato sull’autonomia del professionista;
– limitazioni numeriche degli iscritti, per ragioni di interesse pubblico;
– l’obbligo di formazione continua;
– il tirocinio retribuito, di durata non superiore a tre anni, che si può svolgere anche durante il corso di laurea;
– l’obbligo di definizione del compenso spettante al professionista all’atto del conferimento dell’incarico, prendendo come riferimento le tariffe professionali, ma anche in deroga a queste ultime;
– l’assicurazione professionale obbligatoria;
• la pubblicità informativa libera su attività professionale, specializzazioni e titoli posseduti, struttura dello studio e compensi delle prestazioni;
• nuove sanzioni in caso di mancata emissione di fattura.
In sostanza, le misure di liberalizzazione introdotte nulla sembrano innovare, rispetto a quanto già previsto da precedenti disposizioni legislative, salvo che per l’obbligo di formazione continua e per il nuovo regime sanzionatorio comminato dall’Agenzia delle entrate, nel caso di mancata fatturazione.
In particolare, gli Ordini professionali non sono stati soppressi né modificati nella loro struttura (così come disciplinato dal DPR 169/2005), né tantomeno è ventilata l’abolizione dell’esame di stato per le professioni regolamentate (anche perché in tal caso ci sarebbe stato bisogno di una apposita legge costituzionale, che modifichi la Costituzione stessa all’art. 33 comma 5).
Viene invece introdotto, analogamente a quanto già avviene per altre professioni (come ad esempio per gli avvocati dal lontano settembre 2007), l’obbligo della formazione continua, sulla base della Direttiva Europea 2005/36/CE “Riconoscimento delle qualifiche professionali”, recepita dall’Italia con il D.L. n. 206 del 6/11/2007. Viene quindi stabilito che gli iscritti a tutti gli ordini professionali frequentino corsi di formazione e di aggiornamento per garantire prestazioni professionali di qualità. Di fatto, facendo riferimento a sistemi già messi in atto in altre professioni, probabilmente il funzionamento generale per architetti ed ingegneri dovrebbe essere il seguente: ogni iscritto assolve l’obbligo formativo acquisendo in un determinato arco temporale (da 3 a 5 anni) un certo numero di crediti, maturati frequentando positivamente un evento formativo (corso di formazione, seminario, master, ecc.) accreditato dall’Ordine, anche in qualità di docente o relatore dello stesso, o come membro di Consigli o Commissioni Ordinistiche. L’assolvimento degli obblighi viene verificato dall’Ordine stesso, e per chi vi si sottrae potrebbero essere previste sanzioni di carattere deontologico, stabilite attraverso l’aggiornamento dei relativi codici. La reale portata della formazione continua è chiaramente legata alla qualità dei corsi attivati o accreditati dai singoli ordini professionali.
Sempre in ambito di attività professionale, analogamente a quanto già avviene in caso di prestazioni con committente pubblico, dovrebbe diventare obbligatoria la stipula di una assicurazione professionale contro i rischi derivanti dall’esercizio della professione.
Nel d.l. viene fatto anche cenno al “tirocinio”, ribadendone la previgente disciplina, e cioè la durata complessiva non superiore a tre anni, e il poter essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Viene trattata la materia della pubblicità informativa riguardante l’attività professionale, confermandone la liberalizzazione a condizione che sia “trasparente, veritiera, corretta e non equivoca, ingannevole e denigratoria”.
Vengono mantenuti, come riferimento per la definizione dei compensi professionali da concordare per iscritto prima dello svolgimento dell’incarico, i minimi tariffari disciplinati da leggi, fermo restando che è comunque ammessa la pattuizione di compensi in deroga alle tariffe stesse; anche in questo caso quindi, nulla varia rispetto a quanto disciplinato dal così detto “Decreto Bersani”.
Viene diminuito a 2.500 euro il limite di pagamento tramite contanti, di beni o servizi, tra cui anche, quindi, le prestazioni professionali.
Il decreto legge sembra inoltre aprire alla possibilità per gli studi professionali di trasformarsi in società di capitali. Viene infatti abrogata “la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore”.
Viene infine, introdotto un sistema sanzionatorio per i professionisti che non emettano regolare fattura, comminato dalla Agenzia delle entrate, tramite la sospensione temporanea dall’esercizio della professione.
La sanzione, immediata, scatta quando vengano contestate quattro o più fatture mancate nell’arco di un quinquennio. Se la mancata fatturazione è di un’associazione professionale, il provvedimento di sospensione riguarderà tutti i professionisti associati. In pratica, è la Direzione dell’Agenzia Entrate che sospende il professionista e ne comunica all’Ordine di appartenenza il nominativo. La possibilità di sospensione riguarda le violazioni commesse dal 13 agosto 2011 (data di pubblicazione del Decreto) in poi, poiché le norme sanzionatorie non possono essere retroattive. Si è voluto quindi introdurre un sistema sanzionatorio simile a quello dei commercianti, anche se poi probabilmente non sarà così semplice, per i professionisti, gestirne l’applicazione.
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