L’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica coinvolge dunque tutti i soggetti Iva ed è stato introdotto dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, e riguarderà oltre alle cessioni di beni o la prestazione di servizi, effettuate tra due operatori Iva (operazioni B2B), anche il caso in cui la cessione o prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C).
Fatturazione elettronica 2019: gli esonerati
Gli unici esonerati dall’emissione della fattura elettronica sono soltanto i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio (art. 27, comma 1 e 2, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, conv. dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011), e quelli che rientrano nel regime forfettario (art. 1, comma da 54 a 89, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014).
Tali soggetti possono facoltativamente emettere fatture elettroniche secondo le disposizioni presenti nel Provvedimento dell’ Agenzia Entrate del 30 aprile 2018.
Sul sistema della fatturazione elettronica un ruolo principale sarà naturalmente svolto dall’Agenzia delle Entrate, che già a partire dal mese scorso ha messo a disposizione degli operatori Iva una serie di strumenti divulgativi, al fine di agevolare i contribuenti nell’affrontare le future novità.
La stessa Agenzia, mette a disposizione degli operatori diversi servizi gratuiti per predisporre le fatture elettroniche, per trasmetterle e riceverle, e per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile.
Fatturazione elettronica tra privati 2019: come emetterla
Per compilare una fattura elettronica, è necessario disporre oltre al PC o di un tablet o di uno smartphone, di un programma che consenta la compilazione del file della fattura nel formato XML secondo quanto previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.
L’Agenzia mette comunque a disposizione gratuitamente tre tipi di programmi per la predisposizione delle fatture elettroniche in particolare:
- una procedura web tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet istituzionale;
- un software scaricabile su PC;
- un’App per tablet e smartphone, denominata “Fatturae”, scaricabile dagli store Android o Apple.
E’ naturalmente possibile utilizzare software privati i quali probabilmente saranno quelli maggiormente utilizzati in quanto rilasciati dagli stessi produttori dei software gestionali utilizzati dagli operatori per la gestione della contabilità.
Leggi anche “Fattura elettronica 2019: portale e guida Agenzia delle entrate”
Fatturazione elettronica tra privati 2019: invio al cliente
Le fatture elettroniche possono essere trasmesse direttamente dal soggetto Iva, oppure tramite un soggetto terzo, quindi un intermediario o un provider che offre servizi specifici di trasmissione e ricezione.
Anche in questo caso per trasmettere al sistema il file XML della fattura elettronica ci sono diverse modalità, si può utilizzare:
- il portale “Fatture e Corrispettivi” nel quale è presente un servizio che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC;
- la procedura web o l’App “Fatturae” messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
- la posta elettronica certificata inviando il file della fattura come allegato del messaggio di Pec all’indirizzo “sdi01@pec.fatturapa.it”;
- il canale telematico (FTP o Web Service) preventivamente attivato con il sistema di interscambio.
Quest’ultima procedura, che prevede un canale di scambio sempre attivo, è rivolta in particolare agli operatori caratterizzati da un particolare grado di informatizzazione, capaci di gestire con continuità e con costante presidio di personale il sistema informativo collegato al SdI, e che devono trasmettere un numero molto elevato di file fatture.
Fatturazione elettronica tra privati 2019: controlli effettuati dal sistema di interscambio (SdI)
Le fatture elettroniche vanno sempre inviate ai propri clienti attraverso il Sistema di Interscambio, altrimenti sono considerate non emesse.
Il sistema controlla per ogni file che:
- siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’Iva);
- le partita Iva del fornitore e la partita Iva o il codice fiscale del cliente siano esistenti, ovvero siano presenti in Anagrafe tributaria;
- sia inserito nella fattura l’indirizzo telematico dove recapitare il file, e cioè che sia almeno compilato il campo “Codice Destinatario”;
- vi sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’
Se uno o più dei suddetti controlli non vanno a buon fine, la fattura viene “scartata” e il Sistema invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all’interno della quale saranno indicati un codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto.
Tale ricevuta viene inviata dal sistema alla stessa Pec o al medesimo canale telematico (FTP o Web Service) da cui ha ricevuto la fattura elettronica.
Naturalmente in questo caso bisognerà correggere l‘errore e inviare nuovamente al SdI il file della fattura corretta.
Se invece i controlli vengono superati, la fattura viene recapitata all’indirizzo telematico presente nel file della fattura (campi “Codice Destinatario” e “PEC Destinatario”), inoltre viene inviata al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di consegna all’interno della quale sono indicate la data e l’ora esatta in cui è avvenuta la consegna.
Un duplicato della fattura elettronica è sempre disponibile per il cliente e per il fornitore nelle loro rispettive aree riservate di “Consultazione – Dati rilevanti ai fini Iva” presente nel portale del portale “Fatture e Corrispettivi” al quale si può accedere con le credenziali personali.
Il duplicato della fattura elettronica ha lo stesso valore giuridico del file originale.
La fattura dunque verrà recapitata o alla casella di posta elettronica certificata o canale telematico (FTP o Web Service) che il cliente avrà comunicato al suo fornitore e che quest’ultimo (o il suo intermediario) avrà correttamente riportato nella fattura.
Il soggetto Iva può decidere di ricevere la fattura ad un indirizzo Pec direttamente a lui intestato o su un canale telematico (FTP o Web Service) direttamente da lui gestito, oppure può farla ricevere, per suo conto, da un soggetto terzo, (un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche).
Dato il meccanismo di recapito, è necessario per essere sicuri di ricevere correttamente una fattura, comunicare in modo chiaro e tempestivo al fornitore, non solo la propria partita Iva e i propri dati anagrafici, come accadeva con le fatture tradizionali, ma anche l’indirizzo telematico (Pec o Codice Destinatario di 7 cifre) che il fornitore dovrà riportare nella fattura affinché il SdI sia in grado di consegnare la fattura stessa.
Fatturazione elettronica tra privati 2019: indirizzo telematico e QR code
Gli operatori titolari di partita Iva possono registrare preventivamente presso il sistema di interscambio l’indirizzo telematico dove desiderano ricevere tutte le loro fatture. Possono inoltre generare e portare con sé un codice bidimensionale (QRCode) che contiene il numero di partita Iva, tutti i dati anagrafici e l’indirizzo telematico.
Con la registrazione si può abbinare al proprio numero di partita Iva un indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario di 7 cifre identificativo di un canale FTP o Web Service) dove ricevere sempre tutte le fatture elettroniche, indipendentemente dall’indirizzo telematico che il fornitore avrà inserito nella fattura. Pertanto, se si utilizza questo servizio, il Sistema ignorerà l’indirizzo riportato in fattura e consegnerà la stessa all’indirizzo abbinato alla partita Iva.
Il QRCode, invece costituisce una specie di “biglietto da visita” e mostrandolo al fornitore, quest’ultimo potrà conoscere e acquisire il numero di partita Iva del cliente, i suoi dati anagrafici e il suo indirizzo telematico (ovviamente se il cliente ha utilizzato il servizio di registrazione). Se il fornitore è abilitato a leggere il QRcode i dati in esso contenuti saranno automaticamente e senza errore precompilati in fattura.
Conservazione delle fatture elettroniche
Chi emette e chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente. La conservazione elettronica può essere effettuata da operatori privati certificati, oppure si può utilizzare il servizio di conservazione elettronica messo a disposizione dell’Agenzia per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi” in particolare accedendo con le credenziali dell’utente.
Fatturazione elettronica tra privati 2019: novità del decreto fiscale
L’obbligo di emettere fattura elettronica entrerà in vigore il prossimo primo gennaio e, svanite ormai le speranze di una possibile proroga, il legislatore tramite il collegato fiscale n. 119 del 23 ottobre 2018 (in attesa di essere convertito in legge), ha individuato una serie di disposizioni semplificative, pensando anche a coloro che non saranno in grado dall’inizio di emettere fattura elettronica.
Secondo quanto previsto nel decreto fiscale, le fatture si potranno emettere tardivamente senza sanzioni se verranno emesse entro la liquidazione relativa al momento in cui è stata effettuata l’operazione, inoltre è prevista la sanzione ridotta al 20% se l’emissione è ritardata alla liquidazione successiva.
Queste facilitazioni fanno parte di un regime transitorio che durerà un semestre, dunque fino al 30 giugno 2019.
Supposto un contribuente Iva con liquidazione mensile che effettua un’operazione il 4 gennaio 2019, potrà emettere la fattura elettronica entro il 16 febbraio senza applicazione delle sanzioni. Se invece la fattura viene emessa entro il 16 marzo, saranno applicate le sanzioni nella misura ridotta del 20%.
Con un’altra disposizione si è anche cercato di risolvere i problemi determinati dalla normativa vigente in merito all’emissione della fattura attualmente prevista entro le 24 del giorno in cui viene effettuata l’operazione.
Il decreto all’articolo 11 dispone un periodo di 10 giorni, tra il momento di effettuazione dell’operazione e il momento di emissione della fattura. La suddetta regola varrà dal 1° luglio 2019.
Sempre nell‘articolo 11 viene stabilito che nel caso in cui il momento della cessione dei beni o prestazione dei servizi, ovvero il momento in cui viene corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, non coincide con il giorno di emissione della fattura, bisognerà riportare in fattura anche il giorno di effettuazione dell’operazione.
Relativamente all’annotazione delle fatture emesse, si dovranno annotare le fatture entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, inoltre viene eliminato l’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti, in quanto con la presenza del Sistema di Interscambio il collegamento tra la fattura e la registrazione può essere effettuato con protocolli telematici.
Si dovranno invece annotare in un apposito registro le fatture e le bolle doganali relative ai beni e ai servizi acquisiti o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
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