Le novità sulla Legge di bilancio 2019
Relativamente alle liti con l’Agenzia delle Entrate, quelle potenziali, per le quali si potrebbe beneficiare della definizione si attestano sulle 250mila, stima che tiene conto dei dati sulle pendenze nei gradi di giudizio già assestati a metà anno e sulle pendenze in Cassazione a fine 2017.
Definizione agevolata liti col Fisco: quando si può chiedere
Secondo quanto previsto dal testo del decreto (art. 4) è possibile presentare la domanda qualora il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto e per il quale il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Nel calcolo della platea “definitiva” potrebbe influire una possibile accelerazione dei ricorsi presentati nel corso dell’ultimo mese per chi magari puntava ad aderire alla sanatoria.
Comunque il successo dell’operazione deriva ovviamente dalla convenienza che i contribuenti potranno trovare dalla definizione agevolata.
Le novità sulla rottamazione cartelle
Definizione agevolata liti col Fisco: chi sarà premiato
Rispetto all’ultima edizione del 2017, lo sconto premierà i soggetti che hanno già vinto contro l’Agenzia delle Entrate.
Chi ha “vinto” in primo grado, pagherà metà del valore della controversia (l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni irrogate con l’atto impugnato) o il 20% del valore della controversia in caso di risultato positivo in secondo grado.
Definizione agevolata: piano di pagamento fino a 5 anni
Un fattore determinate del successo della definizione lo si trova nell’allungamento del piano di pagamento che viene portato fino a cinque anni, e la relazione tecnica ipotizza un tasso di adesione del 2,5% del totale della maggiore imposta accertata in contestazione non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.
Per le liti che hanno come controparti gli enti territoriali viene lasciata a questi ultimi la facoltà di decidere entro il 31 marzo 2019 se aderire o meno alla sanatoria relativamente alle liti in cui sono coinvolti.
Questo fattore potrebbe far aumentare ulteriormente la platea della definizione agevolata considerando che dagli ultimi dati disponibili si tratterebbe di includere circa 70mila liti tributarie pendenti tra tutti i tre gradi di giudizio.
Definizione agevolata liti col Fisco: solo controversie su atti impositivi
Il testo del decreto legge prevede che possono beneficiare della chiusura agevolata solo le liti aventi ad oggetto atti impositivi.
Al contrario, nella precedente definizione (D.L. 50/2017), erano ammesse alla sanatoria tutte le controversie in cui era parte l’Agenzia delle Entrate, a prescindere dalla tipologia di atto impugnato.
La relazione illustrativa precisa che non possono rientrare nella nuova disciplina gli atti (privi di natura impositiva) che hanno natura meramente liquidatoria, di conseguenza se ciò diventerà definitivo bisognerà esaminare con attenzione ciascuna controversia per stabilire se sia condonabile o meno.
Una cartella emessa in base all’articolo 36 bis del DPR 600/73, per recuperare imposte dichiarate e non versate o per correggere errori commessi dal contribuente (ad esempio, erronea indicazione degli acconti versati) non ha natura impositiva e dunque non potrà essere definita con le nuove regole.
Una cartella invece emessa sempre in base al medesimo articolo 36 bis, che rettifica la dichiarazione di parte disconoscendone in taluni punti il contenuto, in contrasto con la volontà del soggetto passivo (ad esempio, disconoscimento di un onere deducibile), potrà essere considerata atto impositivo e quindi definibile.
Non sarà dunque possibile, chiudere tutte le controversie contro gli atti dell’Agente della riscossione pur se promosse anche contro l’Agenzia, quali ad esempio i preavvisi di fermo amministrativo, le iscrizioni di ipoteca e le intimazioni di pagamento.
Nei casi in cui la lite non possa rientrare nella disciplina in esame, si potrà sempre verificare se la stessa è definibile con la rottamazione “Ter” per la quale non rileva l’atto impugnato, ma il fatto che esista un affidamento all’Agente della riscossione.
Le controversi relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in casi di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, resa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, negli altri casi si verserà il 40% del valore.
La definizione si perfeziona con il versamento degli importi dovuti, o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Se gli importi dovuti superano i mille euro è previsto il pagamento rateale in massimo 20 rate trimestrali.
Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e di nuovo al 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili, sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dalla riscossione il perfezionamento della definizione della controversia, è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme previste dalle precedenti rottamazioni.
Carichi affidati alla riscossione: possibile la compensazione con i crediti della PA
Il decreto prevede la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati per la riscossione attraverso la compensazione con i crediti certificati e vantati nei confronti della Pa. Questa possibilità va valutata attentamente per chi vuole aderire, in quanto può costituire uno strumento di particolare alleggerimento della sanatoria.
Per il versamento delle singole rate si potranno utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a seguito di prestazioni riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Per essere utilizzabili i crediti commerciali devono quindi essere:
- certi, liquidi, esigibili e non prescritti;
- oggetto di istanza di certificazione telematica, proposta dal creditore attraverso l’apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma di certificazione dei crediti commerciali predisposta dal ministero dell’Economia e delle finanze.
L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque vanti un credito commerciale nei confronti di una pubblica amministrazione.
Se il creditore è una società o un’impresa individuale può operare immediatamente tramite la piattaforma elettronica di certificazione attraverso il suo titolare o un suo rappresentante.
Se il creditore è una persona fisica (esempio un professionista) o un ente diverso, per procedere all’accreditamento alla piattaforma dovrà necessariamente passare attraverso la pubblica amministrazione di cui è creditore con la quale effettuare il riconoscimento.
Il creditore riceverà comunicazioni sul rilascio della certificazione e/o sull’insussistenza o inesigibilità del credito tramite la posta elettronica certificata (Pec) e in presenza di inerzia da parte della PA debitrice, si potrà richiedere la nomina di un commissario ad acta.
Il termine entro cui la Pa deve provvedere al rilascio o al diniego è di trenta giorni, decorsi i quali il creditore può presentare, sempre attraverso la piattaforma, istanza di nomina del commissario. Ottenuta la certificazione può chiedere, alla scadenza delle singole rate, la compensazione del credito certificato con le somme rideterminate a seguito della definizione agevolata dei ruoli.
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