Il signor CT, dopo la fine della convivenza con la signora GS dalla quale è nata una bambina, abbraccia la fede religiosa dei Testimoni di Geova e nei giorni in cui la bimba è affidata a lui la porta con sé presso la Sala del Tempio dei Testimoni di Geova.
La madre, contraria al coinvolgimento della figlia nelle attività di culto della confessione abbracciata dal padre dopo la separazione, ottiene dal Tribunale di Livorno un divieto affinchè la bimba non sia portata a tali incontri.
La Corte di Appello di Firenze conferma il provvedimento del Tribunale sulla base dei seguenti presupposti:
- la minore, ascoltata dal primo giudice, aveva manifestato il proprio disagio nel partecipare agli incontri settimanali al Tempio dei Testimoni di Geova;
- anche la consulenza psicologica, espletata sempre dal primo giudice, ha confermato che le modalità con le quali padre intendeva coinvolgerla nel suo nuovo credo religioso, impedendole nel contempo di partecipare alle manifestazioni del culto cattolico, potessero pregiudicare lo sviluppo emotivo della minore.
La decisione della Corte è stata confermata dalla Cassazione sulla base dei seguenti motivi:
- il decreto della Corte d’Appello di Firenze ha applicato correttamente il principio che assegna al giudice, chiamato a fissare le modalità dell’affidamento dei figli minori, il compito di perseguire principalmente l’obiettivo di tutelare il diritto del minore per una crescita sana ed equilibrata;
- la realizzazione dell’interesse del minore giustifica anche l’adozione di provvedimenti restrittivi della libertà dei diritti e delle libertà individuali dei genitori. La Corte d’Appello di Firenze pertanto, fondando la sua decisione sul parere del Consulente Tecnico d’Ufficio nel giudizio di primo grado, ha correttamente vietato al padre di coinvolgere la figlia nella pratica del culto dei Testimoni di Geova, in quanto pregiudizievole per la sua crescita e per un corretto sviluppo emotivo.
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Manuela Rinaldi | 2018 Maggioli Editore
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