L’invio del terzo trimestre 2018 viene invece spostato dal D.L. 87/2018 al 28 febbraio 2019, facendolo coincidere con la scadenza dell’invio dei dati relativi al quarto trimestre 2018.
Mentre ci avviciniamo alla scadenza del 1° ottobre, l’Agenzia delle entrate ha fornito (con la risoluzione n.68/E del 21 settembre 2018) un importante chiarimento in merito alle bollette dell’acqua, rispondendo a un’istanza di un Comune, che chiedeva Fisco italiano se le bollette-fatture vadano inserite all’interno dello Spesometro. La risposta dell’Agenzia è stata affermativa: anche le bollette dell’acqua sono fatture a tutti gli effetti e devono essere inserite nella Comunicazione dei dati.
Scendiamo più in dettaglio e vediamo le scadenze dello spesometro, la risposta dell’Agenzia delle entrate sul quesito bollette-fatture dell’acqua e come rimediare agli errori.
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Spesometro 2018: cos’è e chi deve inviarlo
Come anticipato, lo Spesometro non è altro che la Comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, obbligatorio per tutti i soggetti titolari di pPartita iva, imprese e lavoratori autonomi. L’invio è cadenzato da termini di scadenza. Questo obbligo di legge andrà in pensione e sarà sostituito dalla fatturazione elettronica obbligatoria.
Il decreto dignità ha rivisto con decorrenza dal 1° gennaio 2018, l’esonero parziale dello spesometro per i produttori agricoli ubicati in zone montane, in esonero totale, ovvero per tutti i produttori agricoli in regime Iva agevolato.
Consulta lo speciale Spesometro
Spesometro 2018: quali scadenze
Non resta che occuparci delle ultime scadenze dello spesometro, prima che questa misura scompaia dall’ordinamento. Per questo 2018 restano queste scadenze:
- 1° ottobre, termine ultimo per l’invio del primo semestre 2018 e secondo trimestre 2018
- 28 febbraio 2019, termine ultimo per l’invio del terzo e quarto trimestre 2018
Spesometro 2018: anche le bollette sono fatture da inviare
Vediamo ora i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, secondo i quali le bollette idriche sono da ricondurre a tutti gli effetti nel novero delle fatture da inviare con lo Spesometro.
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Tutto nasce dal quesito posto da un Comune gestisce direttamente il servizio idrico integrato e provvede, trimestralmente, ad emettere bollette-fatture ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze 24 ottobre 2000, n. 370, per l’addebito di quanto dovuto dagli utenti per la fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura.
L’istante chiede di sapere se tali bollette-fatture debbano essere inserite nella “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” prevista dall’articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016.
La risposta fornita dall’Agenzia delle entrate è molto chiara.
Giova, in primo luogo evidenziare che, stante il disposto dell’articolo 1 del D.M. n. 370 del 2000, le bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo. Considerata, pertanto, l’assimilazione tra fatture e bollette, non si ravvisano, a parere della scrivente, elementi tali per escludere le bollette-fatture dall’obbligo di invio della nuova “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”.
In parole povere, bollette e fatture sono documenti simili, e quindi, le bollette emesse da un Comune che gestisce un servizio di fornitura, rientrano nell’obbligo dello Spesometro.
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