Naspi e lavoro autonomo agricolo: redditi cumulabili, chiarimenti Inps

I redditi derivanti da attività di lavoro autonomo in agricoltura sono cumulabili con la Naspi nel limite di 4.800 euro per anno civile. Entro tale limite l’indennità di disoccupazione NASpI è interamente cumulabile con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo in agricoltura. Il beneficiario della prestazione di sostegno al reddito è tenuto a comunicare all’INPS entro 30 giorni il reddito presunto che pensa di trarre dalla nuova attività lavorativa.

A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 3460 del 21 settembre 2018, fornendo nuovi chiarimenti in favore dei cittadini e degli intermediari autorizzati.

Indennità di disoccupazione Naspi: aspetti di cumulabilità

L’indennità di disoccupazione Naspi (D.Lgs. n. 22/2015), introdotta per le interruzioni involontarie di rapporti di lavoro a decorrere dall’1 maggio 2015, prevede in via generale di poter conservare la prestazione di sostegno al reddito, anche quando il percettore svolge altra attività di lavoro.

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L’art. 10 del predetto decreto legislativo in tali casi stabilisce la possibilità per il lavoratore di poter mantenere la Naspi di un importo ridotto all’80%, a condizione che lo stesso comunichi all’Inps entro 30 giorni il reddito presunto che pensa di trarre dalla nuova attività lavorativa.

La riduzione, in particolare, scatta a decorrere tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il ricalcolo viene effettuato d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Da notare che i lavoratori che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, devono comunque presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire laNASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

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Naspi e lavoro autonomo: limite massimo di cumulabilità

L’art. 34, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, così come modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, ha stabilito che l’indennità di disoccupazione NASpI è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi “un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Come più volte specificato dall’INPS stesso, tale reddito rimane fissato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nel limite di 4.800 euro annui.

Naspi e lavoro autonomo agricolo: determinazione del redditi

Ma come si determina il reddito autonomo in agricoltura? Per rispondere a questa domanda bisogna rifarsi alla Risoluzione n. 77/2005 dell’Agenzia delle Entrare, la quale ha precisato che “gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all’articolo 32 del TUIR, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, purché rispettino i limiti previsti dallo stesso articolo 32. Ne consegue che […] i terreni utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato articolo 32, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali.”

Ciò significa che, ai fini del calcolo del limite massimo da non superare, pari a 4.800 euro, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.

 

Daniele Bonaddio

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