Il responso arriva direttamente dalla Corte di giustizia europea, che si è trovata a giudicare il caso di un viaggiatore tedesco, Dirk Harms, che aveva prenotato sul comparatore di tariffe online Opodo.de un volo da Amburgo a Faro (Portogallo). Il volo, operato dalla compagnia aerea Vueling, è però stato cancellato e il signor Harms ha chiesto il rimborso di quanto pagato su Opodo, cioè 1108 euro.
Quello che il viaggiatore ha ottenuto è stato un rimborso parziale da Vueling, che: si è rifiutata infatti di pagare i 77 euro che il viaggiatore aveva versato a Opodo come commissione per il servizio di intermediazione.
Il cliente a questo punto si è rivolto al tribunale circoscrizionale di Amburgo, che ha chiesto alla Corte Ue di interpretare il regolamento europeo 261, la pietra miliare dei diritti dei passeggeri in Europa. Il regolamento però in caso di cancellazione, si limita a parlare di “rimborso del prezzo pieno del biglietto” senza specificare se in questa definizione rientrino anche le commissioni per i siti di comparazione tariffe e prenotazione voli.
Ci hanno pensato i giudici del Lussemburgo a chiarire la faccenda, e stabilendo che il prezzo del biglietto da rimborsare al viaggiatore deve includere anche la commissione pagata all’intermediario. L’unica eccezione ammessa è che la commissione sia stata pagata all’insaputa del vettore aereo. Una circostanza che deve però essere verificata dal giudice.
Il succo è dunque: se hai prenotato un volo aereo e quel volo ti è poi stato cancellato, hai diritto a un rimborso totale del biglietto, comprese le commissioni che hai pagato all’intermediario online tramite cui hai acquistato il tuo biglietto.
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