Assicurazione sulla vita: se il beneficiario muore prima, che succede?

Luisa Camboni 18/09/18
L’assicurazione sulla vita – detta comunemente anche polizza vita – è un contratto stipulato fra un soggetto privato – detto contraente – e una compagnia assicurativa. Con tale contratto, dopo il versamento di un premio la compagnia assicurativa garantisce, al verificarsi di determinati eventi relativi alla vita del contraente, il versamento di una determinata cifra o di una rendita comprensiva degli interessi maturati a decorrere dalla data della stipula fino al momento in cui tali eventi si sono verificati.

I soggetti interessati nella stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono:

il contraente: il soggetto che stipula la polizza e che versa il premio;

 la compagna assicurativa;

 l’assicurato:  il soggetto che gode della protezione della polizza;

e il beneficiario: il soggetto che incasserà la somma indicata in polizza dopo la morte del contraente.

Sono numerosi i soggetti che stipulano assicurazioni sulla vita che in caso di morte dell’assicurato indicano come beneficiari determinati familiari (coniuge, figli…).

Assicurazione sulla vita: cosa succede se il soggetto beneficiario viene a mancare prima dell’assicurato?

Caso: marito stipula un’assicurazione sulla vita indicando come beneficiaria la moglie. Questa muore  prima del marito – soggetto assicurato, ci si chiede chi diventerà il nuovo beneficiario, chi incasserà la somma indicata in polizza?

Sul quesito è stata investita la Suprema Corte che ha stabilito che “qualora il beneficiario muoia prima dell’assicurato saranno gli eredi del beneficiario ad avere diritto a percepire l’indennità, a meno che colui che ha disposto la polizza non abbia deciso diversamente. Nel caso specifico della morte della consorte, se la nomina del beneficiario non fu revocata dal marito, le somme dovute dalla compagnia assicuratrice spettano a quest’ultimo quale erede legittimo, ma anche in virtù delle volontà testamentarie di sua moglie”.

Insomma, alla morte della consorte sarà il marito a beneficiare della somma indicata in polizza e potrà utilizzarla come meglio crede, senza tenerla separata dal suo patrimonio. Nel momento in cui l’uomo verrà a mancare, se non avrà lasciato testamento, saranno chiamati i suoi eredi legittimi (figli, fratelli, genitori). Questi potranno accogliere la somma così come si presenta, ossia il residuo che rimane nel caso in cui l’assicurato l’abbia utilizzata.

Chi scrive ritiene necessario precisare che sull’argomento vi è incertezza giuridica.

Luisa Camboni

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