Le modifiche normative, in vigore dal 6 luglio, riguardano le circostanze in cui l’amministrazione deve disporre il controllo sulla malattia, il regime della reperibilità ai fini del controllo, le modalità di giustificazione dell’assenza in caso di visite, terapie, prestazioni specialistici ed esami diagnostici, oltre che l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.
Questa la nuova previsione, contenuta nel decreto legge 98 del 2011:
Art. 16
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
(…)
9. Il comma 5 dell'((articolo 55-septies)) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ sostituito dai seguenti:
“5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo e’ in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilita’ entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita’ sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita’ per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e’ tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza e’ giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”
10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell’articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto.
Le nuove disposizioni trovano applicazione anche al personale a ordinamento pubblicistico (magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e delle forze di polizia civili, personale della carriera diplomatica e prefettizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari).
Viene introdotto – spiega la Circolare – “un regime che, in un’ottica di maggiore flessibilità, rimette alla valutazione del dirigente responsabile l’iniziativa per la visita di controllo, tenendo presente dell’esigenza generale di contrastare e prevenire l’assenteismo nonché della condotta complessiva del dipendente (da considerare solo alla stregua di parametri oggettivi, prescindendo da sensazioni di carattere personalistico) e del costo per effettuare la visita. Quest’ultima deve comunque essere sempre disposta se l’assenza si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi.
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