Permessi 104: novità Inps su lavoro a turni e part-time

Paolo Ballanti 30/08/18
L’INPS con messaggio n. 3114/2018 fornisce alcune importanti indicazioni sulla fruizione dei permessi 104 a fronte di particolari regimi di orario.

Legge 104: Permessi giornalieri e lavoro a turni

L’Istituto affronta in primis il godimento dei tre giorni di permesso mensile per i dipendenti il cui orario di lavoro è articolato in turni. Come comportarsi a fronte di turni di lavoro distribuiti a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive?

L’INPS evidenzia, si legge nel messaggio, che ex lege (articolo 33 comma 3 L. 104/92) il diritto ai permessi giornalieri è indipendente “dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse”. Di conseguenza i permessi possono essere fruiti anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuarsi nella giornata di domenica.

Leggi anche “Legge 104: com’è regolato il permesso per assistere disabili”

Stesso discorso per il lavoro notturno. Il messaggio afferma infatti che, sebbene il turno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione “resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione”, di conseguenza in questi casi i giorni di permesso goduti dal dipendente saranno pari ad uno.

Legge 104: Permessi giornalieri e lavoro part-time

Altro aspetto toccato dal messaggio è il rapporto tra permessi giornalieri e orario di lavoro ridotto. Se i dipendenti con part-time orizzontale hanno comunque diritto ai tre giorni al mese, discorso diverso per il part-time verticale e misto. In questi casi l’INPS propone una formula di calcolo per il riproporzionamento dei permessi:

Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time

_____________________________________________________________ x 3 (giorni di permesso teorici)

Orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno

Il risultato andrà arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

A tal proposito l’Istituto fornisce due esempi:

  • Part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore e tempo pieno fissato a 38 ore. Applicando la formula citata il risultato sarà (18/38) x 3 = 1,42 che andrà arrotondato all’unità inferiore dal momento che la frazione è inferiore a 0,50. In questo caso il dipendente avrà diritto a un giorno di permesso mensile;
  • Part-time con orario medio settimanale pari a 22 ore e tempo pieno di 40 ore. Il risultato sarà (22/40) x 3 = 1,65 da arrotondare all’unità superiore perché superiore allo 0,50. Il soggetto in questione avrà diritto a due giorni di permesso mensili.

Il messaggio ribadisce che il “riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese”. Di conseguenza il dipendente avrà diritto a tutti e tre i giorni per i mesi in cui è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.

Per approfondimenti consulta la sezione Welfare

Permessi giornalieri: frazionabilità in ore in caso di lavoro part time

L’INPS afferma innanzitutto che il riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.

La formula di calcolo da utilizzare per i casi di part-time orizzontale, verticale o misto ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi è la seguente:

Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time

_____________________________________________________________ x 3 (giorni di permesso teorici)

Numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno

Il messaggio propone l’esempio del part-time a 18 ore medie settimanali e una media di 3 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un dipendente a tempo pieno dello stesso settore. Il calcolo sarà: (18/3) x 3 = 18 ore mensili.

Legge 104: cumulo tra congedo straordinario e permessi 104

Il lavoratore ha il diritto a cumulare nello stesso mesepermessi 104 e i periodi di congedo straordinario (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale), purché lo faccia in giornate diverse..

Il messaggio Inps mette in chiaro come i periodi di congedo straordinario possano essere cumulati con i permessi 104 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.

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Paolo Ballanti

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