Il 20 luglio è stato pubblicato il d.P.R. che ne ha proclamato l’esito, per cui i 4 quesiti referendari hanno conseguito l’effetto abrogativo dal 21 luglio.
Dei quesiti referendari, il quesito n. 1, riguardava, come forse può ricordarsi, le forme di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica nel loro complesso (e non solo del servizio idrico… anche se nella fase pre-referendum ha prevalso l’attenzione solo su questo aspetto, sia sul versante dei favorevoli che dei contrari all’abrogazione).
Poi, vi è stato l’intervento della c.d. Parti Sociali (36 organizzazioni) che, congiuntamente, hanno formulato alcuni proposte per affrontare la situazione di crisi economica, tra le quali una riguardava le liberalizzazioni e privatizzazioni dei servizi pubblici locali. Successivamente, è stato emanato il D.-L. 13 agosto 2011, n. 138, il cui art. 4 è rubricato (!) “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’unione europea“.
Ebbene, l’art. 4 del decreto legge ripropone i medesimi testi (tanto che è stato possibile redigere una “tabellina” di raffronto testuale) e molte delle disposizioni abrogate dall’esito referendario sul quesito n. 1.
L’adeguamento si concretizza con una riproduzione.
In altre parole… abrogando l’abrogazione!
E dire che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011, nel dichiarare l’ammissibilità del quesito referendario, aveva anche indicato quali ne sarebbero stati gli effetti, in caso di abrogazione delle norme che ne formavano oggetto!
Certo, non è stata riproposta l’intera formulazione abrogata, ma la sua “polpa”: inclusa la regolazione dei c.d. “affidamenti non conformi” (con aggiustamenti dei tempi per la loro cessazione, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente), i divieti di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, direttamente, o tramite altre società controllate o partecipate; altresì il divieto di partecipare a gare, per le aziende che gestiscono (di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto) servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o comunque senza gara ad evidenza pubblica.
La volontà popolare, espressa con il referendum, è salva?
Diciamo che è stata salva per un mese!
In altri termini, l’abrogazione ha avuto effetto dal 21 luglio al 13 agosto…
Sereno Scolaro
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