Controlli a distanza e sicurezza sul lavoro: le istruzioni dell’Ispettorato

Paolo Ballanti 21/08/18
Le domande di autorizzazione indirizzate all’Ispettorato del lavoro per l’installazione di strumenti di controllo a distanza motivati da esigenze di sicurezza del lavoro dovranno essere corredate dal documento di valutazione dei rischi.

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Ad affermarlo la circolare n. 302/2018 con cui l’Ispettorato ha risposto a diverse richieste di chiarimento da parte degli uffici territoriali, in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi motivati da esigenze di “sicurezza del lavoro”.

La ragione dell’ennesimo chiarimento dell’Ispettorato è figlio della delicatezza della materia degli strumenti di controllo, stretta tra l’interesse del datore alla tutela del patrimonio aziendale e la salvaguardia della dignità e riservatezza dei lavoratori.

Si ricorda che la normativa sui controlli a distanza, contenuta nell’articolo 4 L. 300/70 (cosiddetto “Statuto dei Lavoratori”) e da ultimo modificata dal Dlgs. 151/2015 nell’ambito della più ampia riforma del “Jobs Act”, consente l’installazione di apparecchi potenzialmente in grado di controllare l’attività lavorativa, unicamente alle seguenti condizioni:

  • Essere fondata su esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale;
  • L’installazione è possibile solo previo accordo sindacale stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa in caso di imprese dislocate in province diverse della stessa regione o in più regioni, l’accordo può essere concluso con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  • In mancanza di accordo sindacale è necessaria l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro o della sede centrale in caso di aziende con unità che insistono su diversi territori.

Sull’ultimo punto, l’Ispettorato ha già chiarito con la circolare n. 5/2018 che le istruttorie non devono ridursi a una valutazione tecnica dei dispositivi ma interrogarsi sull’effettiva esistenza delle ragioni che giustificano l’installazione degli apparecchi, in particolare sulla correlazione tra le stesse e lo strumento da utilizzare.

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Con la circolare in commento ci si concentra invece sulle procedure di autorizzazione degli impianti di videosorveglianza per esigenze di sicurezza del lavoro. Sul punto appare necessario, rileva l’Ispettorato, che le “affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro trovino adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro” e formalizzata nel relativo documento rischi (cosiddetto DVR).

Ne consegue che le domande di autorizzazione all’Ispettorato dovranno essere corredate “dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori”.

Da quanto afferma la circolare coloro che intendono adottare, per esigenze di sicurezza del lavoro, apparecchiature da cui potenzialmente può derivare un controllo sull’attività lavorativa, dovranno essere dotati di un documento di valutazione che richieda espressamente tali strumenti al fine di ridurre i rischi per la salute dei lavoratori.

E’ quanto mai opportuno procedere ad un aggiornamento del DVR in vista dell’istruttoria presso l’Ispettorato. In ogni caso si rammenta che a norma dell’articolo 29 Dlgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) il documento dev’essere immediatamente rielaborato in occasione di significative modifiche del processo produttivo e comunque entro 30 giorni dalle stesse.

 

Paolo Ballanti

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