Chi non ha provveduto all’invio del modello 730 nei termini ordinari, potrà sempre presentare il modello Redditi 2018 PF ovviamente con le peculiarità previste dallo stesso.
Vediamo cosa succede se non si è presentata la dichiarazione dei redditi alla scadenza, e cosa si può fare per rimediare all’omissione o anche per correggere una dichiarazione (nello specifico il modello 730) presentata nei termini.
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In generale una volta trascorso il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si hanno ancora 90 giorni di tempo per presentare validamente la dichiarazione con il versamento delle sanzioni, infatti l’articolo 2 comma 7 del D.P.R. 322/1998 stabilisce che sono valide le dichiarazioni (dichiarazione tardiva) presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine salvo l’applicazione delle sanzioni per il ritardo.
Se invece si fanno trascorrere anche i 90 giorni dalla scadenza la dichiarazione viene considerata omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute.
Dichiarazione dei redditi: integrazione modello 730
Avendo presentato nei termini ordinari il modello 730/2018, il contribuente può accorgersi che non sono stati indicati tutti i dati necessari, e l’integrazione e/o la rettifica dello stesso determinano una situazione di vantaggio, ovvero un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri deducibili non indicati nel mod. 730 originario) o una imposta pari a quella determinata.
Il termine per effettuare la correzione e presentare un nuovo modello 730 è il 25 ottobre, e in questo caso si dovrà indicare nella apposita casella ”730 integrativo” del frontespizio il codice 1.
Il modello integrativo deve comunque essere presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche se l’assistenza fiscale era stata prestata da un sostituto d’imposta, naturalmente si dovrà presentare la documentazione necessaria per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.
Il contribuente può anche presentare il modello Redditi PF 2018, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.
Il modello Redditi può essere presentato entro il 31 ottobre (avremo una correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF 2018 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore) oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
La correzione può riguardare anche i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio in questo caso il modello 730 integrativo si potrà presentare entro il 25 ottobre, il codice da indicare nel frontespizio è il codice 2.
Si utilizzerà infine il codice 3 se il contribuente si è accorto di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.
Correzione con minor credito o maggior debito
Se dalla correzione del modello 730/2018 scaturisce un minor credito o un maggior debito, in questo caso si può utilizzare esclusivamente il modello Redditi PF 2018 che può essere presentato:
- entro il 31 ottobre (correttiva nei termini).
Se dall’integrazione emerge un importo a debito, bisognerà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (Ravvedimento operoso).
Il modello potrà essere presentato anche entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa), e in questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente quanto dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
Infine potrà essere presentato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). Anche in questo caso se emerge un importo a debito, si dovrà versare contemporaneamente a quanto dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
Si ricorda che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.
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Dichiarazione dei redditi tardiva e omessa: cosa fare
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza si configurano come tardive, mentre se vengono superati i 90 giorni indipendentemente dalla presentazione, avremo una dichiarazione omessa.
Seguendo una linea temporale, la dichiarazione presentata o trasmessa:
- si considera valida e tempestiva, sino al termine ultimo di presentazione;
- si considera valida ma “tardiva” (con l’applicazione di sanzioni) se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni rispetto alla originaria scadenza;
- si considera “omessa” se presentata con ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza.
Si ricorda che la dichiarazione omessa costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta.
La differenza tra le due tipologie rileva in sede di regolarizzazione da parte del contribuente, in quanto solo la prima tipologia (tardiva) può beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.
Per la sanzione da applicare per il ritardo della presentazione si può fare riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 del 12 ottobre 2016.
Per la tardiva presentazione della dichiarazione si determinerà:
- l’eventuale sanzione per omesso o tardivo versamento;
- la sanzione vera e propria per la tardività (assimilata alla omissione) applicabile nella misura “fissa”.
Per quanto riguarda la dichiarazione tardiva, la circolare n. 42 precisa che tale dichiarazione rimane soggetta alla sanzione “fissa” di 250 euro, poiché la minor sanzione di 150 euro, prevista nel caso di invio oltre i 90 giorni, ma entro la scadenza della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, riguarda unicamente le dichiarazioni omesse.
La sanzione “fissa” per la dichiarazione tardiva (250 euro) può essere ridotta, con il ravvedimento operoso a 1/10 (quindi 25 euro).
Nel modello di versamento F24 va indicato il codice tributo 8911. Se dalla dichiarazione tardiva risulta un debito d’imposta, si dovranno versare oltre al tributo, gli interessi (con decorrenza dalla scadenza saltata) e la sanzione per omesso versamento, ridotta in funzione del momento in cui avviene la regolarizzazione.
Le sanzioni previste per l’omessa presentazione (oltre i 90 giorni) possono essere riassumibili nel seguente modo:
- se sono dovute imposte la sanzione amministrativa va dal 120% al 240% (con minimo di 250 euro) dell’ammontare delle stesse (articolo 1 comma 1 e 3 del D.lgs 471/97). La sanzione va dal 60 al 120% nel caso in cui il contribuente provveda a presentare una nuova dichiarazione entro i termini della dichiarazione per l’anno successivo, mentre rimane dal 120 al 240% se non provvede alla nuova presentazione. (Ricordiamo che il ravvedimento è possibile solo se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni). Per la sanzione dal 60 al 120%, applicabile alla dichiarazione presentata entro l’anno successivo, non è possibile alcun ravvedimento;
- se non sono dovute imposte o per l’omessa dichiarazione si applica la sanzione da 250 a 1000 euro. Se si presenta la dichiarazione entro i termini dell’anno successivo, la sanzione va da 150 a 500 euro.
In caso di accertamento di maggiori imponibili rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata oltre i novanta giorni dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, è prevista la sanzione di omessa presentazione della dichiarazione nella misura compresa tra il centoventi e il duecentoquaranta per cento dell’ammontare dell’imposta dovuta. In altri termini, la riduzione alla metà della sanzione per omessa presentazione opera solo con riferimento agli imponibili emersi nella dichiarazione presentata, seppure invalida.
Dopo aver visto le sanzioni, si ricorda che per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) l’invio delle dichiarazioni è stato prorogato temporaneamente al 31 ottobre, e tale scadenza non riguarda le società con esercizio a cavallo d’anno, in quanto la norma dispone che lo slittamento del termine opera solo per i soggetti la cui dichiarazione (redditi e Irap) scadeva al 30 settembre (data ordinaria).
La proroga dovrebbe riguardare solo il 2018 in quanto era stata prevista per evitare la sovrapposizione al 30 settembre dell’invio dello spesometro che dovrebbe essere abrogato dal 2019.
Chi non rispetta la scadenza del 31 ottobre ha comunque a disposizione altri 90 giorni per regolarizzare la presentazione della dichiarazione (che si configura come tardiva).
Si ricorda infine che per effettuare una integrazione ad un modello 730 già trasmesso nei termini, e non ci si trova nei casi in cui si può o si deve utilizzare il modello redditi c’è tempo fino al 25 ottobre prossimo.
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