Ma come andare in pensione con la RITA? Di quanti anni è possibile anticipare la pensione? Quali sono i requisiti e condizioni minimi per accedere a tale strumento? Quali sono i lavoratori che possono optare per l’istituto della RITA? Nelle seguenti righe cercheremo di fornire tutte le risposte ai dubbi che possono sorgere in relazione all’utilizzo di questo strumento.
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Rita: che cos’è
La RITA (rendita integrativa temporanea anticipata), disciplinata originariamente dalla Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), è uno strumento che permette ai lavoratori di pensionarsi in anticipo in attesa che essi maturino i contributi e l’età anagrafica necessaria per pensionarsi con le regole ordinarie.
Il suo funzionamento è molto semplice: in sostanza permette a chi ha versato in forme di previdenza complementare di poter ottenere in anticipo (parzialmente o totalmente) quanto corrisposto sotto forma di rendita mensile. Quindi, si va sostanzialmente a beneficiare ciò che il lavoratore ha accumulati durante la carriera lavorativa nella previdenza complementare.
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Rita e pensione anticipata: condizioni e requisiti
L’accesso a tale strumento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- cessazione dell’attività lavorativa;
- maturazione entro 5 anni dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi per il 2018 e 67 dal 2019);
- maturazione di almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza;
- almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione al fondo pensionistico cui si chiede la Rita.
Dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 168 e 169 della L. n. 205/2017), l’ambito di applicazione è stato esteso anche ai disoccupati di oltre 24 mesi. Pertanto, per questi ultimi i requisiti da possedere sono i seguenti:
- cessazione dell’attività lavorativa;
- essere disoccupato dopo la cessazione dell’attività lavorativa per più di 24 mesi;
- avere raggiunto l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione;
- avere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Nel primo caso, quindi, l’accesso alla RITA è garantita a 61 anni e 7 mesi d’età fino al 31.12.2018 e a 62 anni per la RITA erogabile in data successiva all’1.01.2019.
Nel secondo caso, invece, ossia per i disoccupati superiori a 24 mesi, siccome l’anticipo è garantito fino ad un massimo di 10 anni prima del raggiungimento dei requisiti anagrafici ordinari, la RITA è accessibile dai 56 anni e 7 mesi fino al 31.12.2018 e da 57 anni in data successiva all’1.01.2019.
Rita e pensione anticipata: i vantaggi fiscali
Oltre alla possibilità di ricevere anticipatamente la rendita integrativa, il lavoratore che decide di aderire alla RITA godrà anche di un vantaggio fiscale: in pratica l’imponibile subirà una ritenuta a titolo d’acconto del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%. Il vantaggio consiste nel fatto che è possibile applicare l’aliquota dal 9 al 15% al montante selezionato per l’alimentazione della RITA anche riferito a periodi di accantonamento anteriori al 2007.
Rita: aspetti di cumulabilità
Infine è interessante osservare come l’accesso alla RITA non preclude la richiesta dell’APE sociale o volontario, essendo gli strumenti cumulabili tra di loro e quindi è possibile ricevere più trattamenti previdenziali ancora prima di accedere alla pensione vera e propria. È il caso per esempio del disoccupato oltre 24 mesi che decide di chiedere, sia la RITA che l’Ape sociale.
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