Tale ricostruzione tradizionale è sconfessata dalle più recenti riforme in materia: in merito alle risorse può dirsi che addirittura non ne occorrano potendosi costituire società a responsabilità limitata aventi capitale sociale di euro 1.
Pur meritando tale punto maggior approfondimento, in questa sede ci si soffermerà sulla recente erosione del secondo dogma in precedenza segnalato.
Il d.l. 50/2017 infatti ha mutato la disciplina codicistica applicabile alle S.r.l.: il presente decreto ha esteso alcune norme previste originariamente in materia di sole start-up innovative (d.l. 179/2012) anche alle Piccole e Medie Imprese (PMI) costituite in forma di S.r.l.. In particolare le PMI costituite in forma di S.r.l. possono:
- creare categorie di quote, modulando anche il diritto di voto fino ad escluderlo;
- offrire quote di partecipazione al pubblico sotto forma di prodotti finanziari anche mediante crowdfunding;
- acquistare quote proprie se l’operazione è compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione ai dipendenti, collaboratori, o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
A ben vedere tale disciplina avvicina le PMI costituite sotto forma di S.r.l. alle società per azioni: da una parte ammettendo la creazione di categorie di quote si rende possibile una “spersonalizzazione” delle partecipazioni. La categoria infatti è funzionale a conformare la quota all’interesse di due o più soci a differenza dei diritti particolari dei soci che soddisfano interessi del singolo socio.
Dall’altra mediante l’offerta al pubblico di quote oggetto di prodotti finanziari si permette alla S.r.l. di reperire risorse sul mercato.
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Appare sin da subito evidente che le PMI costituite sotto forma di S.r.l. presentano una struttura potenzialmente aperta a soggetti esterni alla società: la stessa possibilità di creare categorie di quote, come nelle S.p.a., anche escludendo il diritto di voto, consente alla società di offrire la partecipazione a soggetti mossi da soli interessi patrimoniali ovvero disinteressati alla partecipazione e alla gestione dell’attività d’impresa. In sostanza il legislatore oggi apre le PMI costituite sotto forma di S.r.l. anche a semplici investitori. Ciò dimostra che si tratta di un modello societario in cui si perde la “rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra soci”, principio cardine della legge delega per la riforma del diritto societario (l. 366/2001).
Tali aspetti risultano ancor più rilevanti se si considera che secondo i dati ISTAT 2016 le PMI costituite in forma di S.r.l. sono il 95% delle imprese e di conseguenza la disciplina de qua si rivolgerebbe quasi all’intero panorama delle S.r.l..
A ben vedere però tale dato andrebbe revisionato tenuto conto che il Reg. (UE) 2017/1129 ha modificato la definizione di PMI. Sono piccole e medie imprese:
- le società che in base al loro più recente bilancio annuale consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato non superiore a 50000000 EUR; oppure
- piccole e medie imprese quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto1 3, della direttiva 2014/65/UE.
Ad ogni modo è evidente che la riforma del 2017 potenzialmente rivoluziona i caratteri della S.r.l. facendole perdere quella centralità della persona del socio che tradizionalmente la connota.
Appare dunque ragionevole affermare che le PMI costituite sotto forma di S.r.l. manterrebbero quale principio della riforma del 2003 la sola libertà delle forme organizzative.
Il legislatore probabilmente guarda alla S.r.l. come strumento di esercizio dell’attività d’impresa strutturalmente elastico. Il dato interessante è la centralità dell’impresa da cui la riforma prende le mosse.
Ciò è dimostrato dal fatto che si disciplinano le PMI costituite in forma di S.r.l.: la società è testualmente forma di esercizio dell’impresa. Una prospettiva di carattere più economico che giuridico ma da cui non si può prescindere e che conferma la strada già intrapresa a livello europeo: basta pensare al terzo considerando della Raccomandazione 2003/361/CE che parla di impresa come qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga attività economica.
Con l’apertura delle PMI in forma di S.r.l. al mercato invece il legislatore sembra rivolgersi al piccolo investitore con l’obiettivo di sfruttare il mercato europeo per creare nuove opportunità sia per le PMI sia per il risparmiatore che intende investire.
Ciò è confermato dal primo considerando dello stesso Regolamento (UE) 2017/1129 il quale prevede che l’Unione dei mercati di capitali ha come sua finalità quella di aiutare le imprese a reperire fonti di finanziamento da più parti dell’UE, rendere più efficiente il funzionamento del mercato, offrire a investitori e risparmiatori la possibilità di rafforzare la crescita e creare nuovi posti di lavoro.
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