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Quali soluzioni si prospettano per i lavoratori che versano nelle predette condizioni? Saranno destinati a chiedere l’assegno sociale? Non per forza. Tutt’oggi, infatti, restano ancora in piedi alcune deroghe che permettono ai lavoratori che non hanno raggiunto i 20 anni di contributi di poter comunque chiedere la pensione di vecchiaia a determinate condizioni. Ma come andare in pensione con pochi anni di contributi? Ebbene, in realtà le opzioni possibili sono due: pensionamento con almeno 15 anni di contributi usufruendo delle c.d. “deroghe Amato”, oppure pensionarsi con soltanto 5 anni di contributi con la c.d. “pensione di vecchiaia contributiva”, ma con requisiti anagrafici molto elevati. Vediamo quindi nel dettaglio come fare per pensionarsi con pochi anni di contributi.
Pensione con pochi anni di contributi: le deroghe Amato
La possibilità di pensionarsi con le c.d. “deroghe Amato”, che deriva dal D.Lgs. n. 503/1992, resta in piedi anche dopo l’entrata in vigore della riforma “Salva-Italia” (L. n. 214/2011). È possibile quindi collocarsi a riposo alla maturazione di soli 15 anni di contributi. Ma quando ciò è possibile? Andiamo ad analizzare una ad una le tre deroghe Amato.
La prima deroga Amato permette di accedere alla pensione di vecchiaia soltanto se alla data del 31 dicembre 1992 si è in possesso di 15 anni di contributi, pari a 780 settimane. La deroga, in particolare, vale per chi è iscritto:
- nel Fondo lavoratori dipendenti (Fpld);
- nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’Inps (es. artigiani e commercianti);
- nell’ex Inpdap;
- nell’ex Enpals;
- nell’ex Ipost.
Naturalmente sono validi tutti i tipi di contributi: da quelli figurativi a quelli volontari, nonché i contributi da riscatto e quelli versati all’estero.
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La seconda deroga Amato vale per coloro che sono stati autorizzati al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 31 dicembre 1992. Si precisa, in tal caso, che basta esclusivamente l’autorizzazione ai versamenti alla predetta data, poiché non è necessario anche il relativo versamento. A differenza della prima deroga Amato, a quest’ultima non possono accedere gli iscritti all’ex Inpdap ed all’ex Ipost.
Terza e ultima deroga Amato riguarda soltanto i lavoratori dipendenti iscritti all’Ago (assicurazione generale obbligatoria) o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima, che possiede i seguenti requisiti:
- almeno 25 anni di anzianità assicurativa, ossia che il primo versamento contributivo deve essere versato almeno 25 anni prima del pensionamento;
- 15 anni di contributi;
- aver lavorato almeno 10 anni lavorati in modo discontinuo, cioè per periodi inferiori alle 52 settimane.
Pensione con pochi anni di contributi: età pensionabile con Deroghe Amato
Per chi rientra in una delle predette deroghe Amato è molto importante ricordare che l’età di pensionamento non è quello previgente la riforma “Salva-Italia”, ma bisogna rispettare gli ordinari requisiti che:
- per l’anno 2018, sono pari a 66 anni e 7 mesi d’eta;
- mentre per l’anno 2019, il requisito sale a 67 anni d’età.
Pensione con soli 5 anni di contributi
Infine, se non si è in possesso neanche di 15 anni di contributi, con l’impossibilità di accedere a una delle predette deroghe, è possibile pensionarsi con soli 5 anni di contributi (c.d. “pensione di vecchiaia contributiva”).
Tuttavia, per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva occorre aver maturato, per l’anno 2018, almeno 70 anni e 7 mesi di età; requisito che sale di 5 mesi a 71 anni dal 2019. In seguito, è previsto un aumento del requisito di età pari a 3 mesi ogni biennio, a seconda dell’andamento degli adeguamenti automatici alla speranza di vita media.
Per ottenere questa pensione, però, è necessario essere assoggettati al calcolo integralmente contributivo della prestazione. Quindi, hanno diritto alla pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi, o pensione di vecchiaia contributiva, tutti i lavoratori la cui prestazione deve essere calcolata col sistema interamente contributivo, ossia:
- coloro che non possiedono contributi versati prima del 1° gennaio 1996;
- coloro che possiedono contributi soltanto nella gestione separata o hanno optato per il computo della contribuzione in questa gestione;
- coloro che hanno optato per il sistema di calcolo contributivo.
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