Naspi in edilizia: ok all’assegno anche dopo l’indennità di mobilità

Redazione 01/08/18
Naspi estesa per i lavoratori dell’edilizia. Si ha diritto alla disoccupazione anche al termine dell’indennità di mobilità ordinaria o del trattamento di disoccupazione speciale. Lo ha chiarito l’Inps con un messaggio (il n. 3018 del 27 luglio 2018).

L’istituto ha deciso di intervenire sulla materia dopo alcune segnalazioni degli enti di Patronato, che lamentavano il mancato accoglimento delle domande presentate al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia.

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La domanda a cui risponde il messaggio Inps è questa: cosa succede nel caso in cui l’istanza di Naspi venga presentata nei sessantotto giorni dal termine dell’ultima rioccupazione a tempo determinato e la decadenza dell’indennità di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia intervenga all’interno di detti sessantotto giorni?

Per l’Inps è chiaro: si ha comunque diritto a percepire la Naspi. La domanda non deve essere rifiutata. E la risposta coincide con la posizione del Ministero del lavoro, che già in una nota precedente (nota del 28 maggio 2018), aveva stabilito che:

nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l’indennità NASpI possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451 del 94 intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa.

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In sostanza la Naspi può essere richiesta anche nei casi in cui la domanda venga presentata entro 68 giorni dalla chiusura del rapporto del lavoro e la decadenza dell’indennità di mobilità o trattamento speciale edile.

Naspi: che cos’é

La Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) è il nuovo e unico sussidio di disoccupazione previsto per chi perde il lavoro. Ha sostituito tutte le altre forme di indennità di disoccupazione. L’ammortizzatore sociale introdotto dal Jobs act del 2015 è rivolto a tutti i lavoratori che perdano (non per loro volontà) il proprio posto di lavoro e che abbiano maturato specifici requisiti. In particolare hanno diritto alla Naspi:

  • lavoratori dipendenti;
  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative
  • personale artistico con contratto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato della pubblica amministrazione.

Oltre a questi lavoratori “standard”, possono beneficiare della Naspi anche altre categorie di dipendenti:

  • chi presenta le dimissioni durante la maternità (sussidio assicurato da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio, nel caso di dimissioni per giusta causa);
  • nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (nel caso di procedura conciliativa presso la Direzione territoriale del lavoro, nel caso di rifiuto di trasferimento in un’altra azienda distante oltre 50 km dalla sede, accettazione della proposta di licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione scritta);
  • chi presenta le dimissioni per giusta causa (il lavoratore è costretto a dimettersi per condizioni indipendenti dalla propria volontà, ad esempio mobbing, molestie, demansionamento, ecc)

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Può essere percepita per un massimo di 24 mesi e ammonta al 75 per cento della retribuzione mensile degli ultimi 4 anni (nel caso in cui questa sia pari o inferiore a 1.208,15 euro); se invece la retribuzione supera questo limite, l’indennità sarà pari al 75 per cento della retribuzione mensile + il 25 per cento di quella eccedente.

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