È stata quindi pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione (legge 24 luglio 2018 n. 89), recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”.
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Non è affatto convinto però il capo dello Stato, che ha scritto al capo del Governo, Giuseppe Conte, esprimendo criticità a riguardo, soprattutto per il fatto che i contenuti del provvedimento sono stati molto ampliati rispetto a quelli originari del decreto legge..
Ecco cosa non convince Mattarella e i contenuti della lettera.
Scarica la Lettera di Sergio Mattarella al premier Conte
“Signor Presidente – scrive il Capo dello Stato – ho promulgato in data odierna la legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, approvata in via definitiva lo scorso 19 luglio. Si tratta di un provvedimento legislativo i cui contenuti sono stati, in sede di conversione, notevolmente ampliati rispetto a quelli originari del decreto legge, composto da un solo articolo volto a prorogare e sospendere i termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi”.
Ha continuato poi sottolineando: “All’interno della legge di conversione trovano sede numerose altre disposizioni, contenute in ventuno ulteriori articoli, che disciplinano in chiave emergenziale, tra l’altro, i contributi e i finanziamenti per gli interventi di ricostruzione e recupero degli immobili, il ripristino dell’agibilità degli edifici, la riduzione degli oneri burocratici e amministrativi”.
Criticità articolo 7. “Non posso fare a meno di segnalare – continua il Capo dello Stato – taluni aspetti di criticità dell‘articolo 07 che, pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità. Detto articolo sostituisce integralmente l’art. 8-bis del DL n. 189 del 2016, relativo a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.La nuova previsione, in tema di “Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative“, stabilisce al comma 1 che, nelle aree colpite dal terremoto e in deroga alla necessità della previa comunicazione all’amministrazione dell’avvio dei lavori, possono essere utilizzati, in sostituzione di immobili destinati ad abitazione principale e dichiarati inagibili, opere, manufatti leggeri, anche prefabbricati, e analoghe strutture, realizzati o acquistati nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione, purché amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee. Si prevede altresì l’obbligo di demolire o rimuovere dette opere nonché di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato. Il comma 2 stabilisce poi l‘inapplicabilità delle sanzioni penali di cui all’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato. Infine, il comma 3 prevede che “le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci”.
In breve, Mattarella ha firmato, ma ha rimandato a Conte la palla per rimettere mano alla disciplina. Scrive infatti:
“Rimettendo alla valutazione del Governo l’individuazione dei modi e delle forme di un intervento normativo idoneo a ricondurre a maggiore efficacia, in tempi necessariamente brevi, la disciplina in questione“.
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