La definizione si basa su 3 criteri:
- la durata dello stato di disoccupazione, che viene considerata in relazione agli intervalli di tempo della disoccupazione: a) da 0 a 6 mesi, b) da più di 6 a 12 mesi, c) da più di 12 mesi;
- la coerenza con le esperienze e le competenze precedentemente maturate, rilevate automaticamente attraverso una procedura informatica guidata, messa a disposizione dai centri per l’impiego. Il grado di coerenza richiesto varia in base al periodo di disoccupazione del soggetto cui è presentata l’offerta (tabella in allegato);
- la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e i tempi di trasferimento necessari per raggiungere il luogo di lavoro. Anche in questo caso, i criteri variano a seconda della durata del periodo di disoccupazione
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Il decreto fa inoltre riferimento alle tipologie contrattuali congrue, definite in base ai criteri:
- della durata del contratto – a tempo indeterminato, o determinato, o non inferiore ai tre mesi;
- dell’orario di lavoro – a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% in meno di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
- della retribuzione – non inferiore ai minimi salariali
In breve, le tabelle stabilite dal nuovo decreto del Ministero indicano quale offerta di lavoro si possa definire congrua prendendo in considerazione da quanto si è in stato di disoccupazione, quale è il proprio profilo professionale ed entro quale distanza dal proprio domicilio ha sede il lavoro proposto.
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