Stagionali quindi esclusi dall’obbligo della causale nel contratto a termine.
“Al contratto di lavoro subordinato – si legge nel testo del Decreto dignità – può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria”. Anche in assenza di queste condizioni, sarà invece possibile rinnovare e prorogare i contratti stagionali.
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