Sintesi delle dichiarazioni di voto finali (ed in calce il testo approvato)
a) favorevoli
Saltamartini (PdL): “un decreto importante posto a garanzia del diritto alla sicurezza dei cittadini”
Bodega (LNP): “norme pienamente coerenti con la legislazione comunitaria sulla materia”.
b) contrari
Adamo (PD): “decreto, frutto di uno scambio politico tra le forze di maggioranza, che reca norme, soprattutto per quanto attiene ai rimpatri, di dubbia efficacia e di difficile gestione”.
Serra (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE-PLI): “inaccettabile norma che consente di trattenere per ben 18 mesi nei centri di identificazione e di espulsione persone che non hanno commesso alcun reato”.
Germontani (API-FLI): “la centralità del tema delle migrazioni nell’attuale fase storica di internazionalizzazione e globalizzazione… un decreto che rappresenta un’occasione persa rispetto ad un approccio maturo che dovrebbe spingere a privilegiare i contenuti anziché la propaganda, a partire da un approfondimento serio del concetto di integrazione”.
Pardi (IdV): “il decreto si inscrive in un contesto di grande insofferenza verso i migranti e gli ultimi della società, con l’aggravante di essere l’oggetto di uno scambio politico fra la Lega e il PdL cui è stata garantita l’approvazione in Senato del provvedimento sul processo lungo”.
* * *
Il testo approvato
DDL 2825 AS (già 4449 AC)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 2011, N. 89
All’articolo 1, al comma 1:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera c), numero 1), capoverso comma 3-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all’alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo»;
alla lettera f), le parole: «condizione per l’esercizio di un diritto» sono sostituite dalle seguenti: «condizione necessaria per l’esercizio di un diritto».
All’articolo 3, comma 1:
alla lettera c):
al numero 3), capoverso comma 4, lettera a), dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al numero 9), capoverso comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
alla lettera d):
al numero 2), capoverso comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente testo unico», al settimo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 13, comma 3,» e all’ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al numero 5), capoverso comma 5-ter, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo» e all’ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 5-bis» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al numero 10), dopo le parole: «provvedimento di trattenimento» è inserito il seguente periodo: «Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5»;
alla lettera e), capoverso articolo 14-ter:
le parole: «14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito).» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 14-ter. – (Programmi di rimpatrio assistito).»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
al comma 5, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) all’articolo 32, comma 1-bis:
1) le parole: «semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati».
All’articolo 5, comma 2:
alla lettera a), dopo la parola: «mediante» è inserita la seguente: «corrispondente»;
alla lettera b), le parole: «nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «nel conto dei residui nell’esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che è versata».
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