A chi spetta la Gestione Separata?
- A tutti quei professionisti per che non hanno una cassa previdenziale;
- Ai venditori a domicilio con contratto di lavoro autonomo che hanno superato i
5.000 euro annui; - Agli spedizionieri doganali non dipendenti;
- Ai beneficiari degli assegni di ricerca, a coloro che frequentano un dottorato, ai
beneficiari degli assegni di tutorato; - Agli amministratori locali;
- Ai lavoratori che hanno una collaborazione coordinata e continuativa con reddito
inferiore ai 5.000 euro annui e con una durata della prestazione occasionale inferiore
ai 30 giorni annui; - Agli associati in partecipazione;
- Ai medici con contratto di formazione specialistica.
Come ci si iscrive alla Gestione Separata?
L’iscrizione alla Gestione Separata deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio
dell’attività. Va compilato il modello SC04 disponibile sul sito Inps, nel quale
devono essere indicati: i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore, la data di
inizio attività e l’attività svolta. Tramite il modello F24 va effettuato il versamento
dei contributi entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre 2018. Per la Gestione
Separata non è previsto un reddito minimo dal quale partire per versare
obbligatoriamente i contributi, i quali verranno pagati in base al reddito
effettivamente percepito nell’anno.
Fasi per registrarsi online al sito Inps:
- Accedere al portale Inps;
- Autenticarsi al servizio “Domanda Iscrizione Parasubordinati”;
- Accedere alla pagina dell’iscrizione della Gestione Separata nel servizio “Domanda
Iscrizione Parasubordinati”; - Compilare i campi richiesti;
Scegliere la voce, nella seconda schermata, “collaboratore o altra attività”; - Confermare la registrazione;
- Scaricare la ricevuta di avvenuta registrazione.
Come si calcola?
Il contributo per si calcola applicando alla base imponibile le aliquote previste per
l’anno di riferimento.
- Per i liberi professionisti senza cassa la base imponibile è la differenza tra i
compensi percepiti e le spese, è interamente a carico del lavoratore; - Per i lavoratori autonomi occasionali l’imponibile è la differenza tra il
compenso lordo e le eventuali spese poste a carico del committente risultanti in
fattura, anche in questo caso è completamente a carico del lavoratore; - Per coloro che hanno un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa i contributi spettano per 2/3 al committente e 1/3 al lavoratore,
ma l’obbligo di versamento grava solo sul committente che deve eseguire il
versamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva
corresponsione del compenso (tramite il modello F24 telematico per i datori
privati e il modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche) che tratterrà in
busta paga la quota a carico del lavoratore.
Normativa:
– L. 335/95 (art. 2, c. 26) o riforma Dini;
– DM 166/96;
– Circolare n. 23 del 8 febbraio 2013.
Per approfondire consulta il nostro Speciale Riforma Pensioni.
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