L’uomo pone a base della sua domanda l’orientamento dei giudici dopo la Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell’infanzia che permette al Tribunale per i minori di trovare un punto di equilibrio tra il diritto al legame familiare ed il diritto alla riservatezza dei fratelli biologici.
In entrambi i casi la sua richiesta viene respinta anche se in Appello il Procuratore Generale chiede di ascoltare le sorelle in modo che, con il loro consenso, la domanda possa venire accolta.
L’uomo si rivolge quindi alla Corte di Cassazione che accoglie la sua domanda e rinvia alla Corte di Appello perché riesamini la questione poiché:
- il diritto di conoscere le proprie origini è un’espressione essenziale del diritto all’identità personale. Per sviluppare in modo equilibrato la personalità individuale e la vita di relazione occorre costruire la propria identità, sia interiore che esteriore e il nome e la discendenza riconoscibile ne sono aspetti essenziali;
- il riconoscimento giuridico dell’identità personale ha importanza primaria ed è stata oggetto di molte decisioni delle Corti Supreme nazionali e sovranazionali;
- il diritto della persona che vuol conoscere le proprie origini biologiche per completare la costruzione della propria identità personale va comunque bilanciato con il diritto al segreto della madre biologica che ha scelto di non essere nominata al momento del parto;
- la Corte Europea dei diritti umani ha deciso anni or sono che occorre trovare equilibrio e proporzionalità tra i due interessi contrapposti e che escludere qualunque possibilità di conoscere le proprie origini biologiche viola la normativa dell’Unione Europea;
- La Corte Costituzionale si è poi conseguentemente uniformata ed ha ritenuto che nel caso di richiesta vada interpellata la madre per verificare la volontà e la disponibilità a rimuovere il segreto, in modo da bilanciare gli interessi contrastanti. Tale modo di procedere è stato poi accolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2017 che hanno fatto ulteriore chiarezza prevedendo di poter arrivare alla revoca del segreto;
- quindi procedere bilanciando i due interessi è la strada giusta da percorrere;
- l’adottato maggiore di 25 anni può avere informazioni sulla sua origine e sull’identità dei suoi genitori biologici. Tale ultima informazione è sufficiente a soddisfare l’esigenza di conoscere le proprie origini e con tale informazione si deve poter estende l’indagine all’intero nucleo familiare biologico.
La Cassazione specifica che va però differenziata la posizione dei genitori da quella di eventuali sorelle o fratelli perché la normativa prevede una preminenza del diritto dell’adottato rispetto a quello dei genitori. Le sorelle ed i fratelli non hanno avuto alcuna decisione sull’adozione e sull’incidenza che l’adozione ha avuto sulla personalità dell’adottato, ciò significa che hanno diritto a non rivelare la propria parentela biologica. Essi quindi possono non essere d’accordo con la domanda e vanno interpellati.
Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 20 marzo 2018, n. 6963
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