Si tratta di un reato contro la famiglia, con oggetto giuridico costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e delle persone facenti parti della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica (Sez. 6del 24.11. 2011 n. 24575, Rv 252906),
Nel caso si tratta di minori tali condotte può comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata.
Maltrattamenti in famiglia: feti percepiscono e assorbono violenze
E proprio in relazione a ciò che la scienza ha dato prova che già nei feti il bambino è in grado di percepire quanto avvenga nell’ ambiente esterno, soprattutto riescono ad assorbire le violenze subite dalla madre, con ferite psicologiche indelebili.
Maltrattamenti in famiglia: condotta vessatoria abituale
Ai fini della configurabilità del reato la condotta vessatoria deve essere abituale perpetrata nei confronti dei soggetti che fanno parte della sfera familiare e che possano ricevere pregiudizio alla propria integrità psico-fisica a cagione dei comportamenti aggressivi maturati in quel contesto.
Nel caso di specie, Il ricorrente chiedeva l’ annullamento della sentenza in appello per violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione del reato di cui all’ art. 572 c.p. ritenendo che i figli non avevano subito disagio familiare.
Diversamente quanto indicato dalla Corte d’ Appello di Firenze argomentando che i minori sono stati vittime di violenza assistita in quanto costretti dai genitori ad assistere passivamente alle loro feroci dispute sebbene non avessero manifestato disagi familiari.
Sulla questione la Suprema Corte stabilì che: “ la decisione del ricorso ruota intorno alla configurabilità del delitto di cui all’ art. 572 c.p nel caso in cui la condotta in ipotesi maltrattante non si sia tradotta in comportamenti vessatori – fisici o psicologici rivolti direttamente verso la vittima ma si sostanzi nel far assistere quest’ ultima quale spettatore passivo alle condotte violente e offensive attuate nei confronti di altra persona. In particolare avendo riguardo al caso sub iudice, se il reato di maltrattamenti in famiglia possa ritenersi integrato dalla condotta serbata dai genitori nei confronti dei loro figli minori per averli costretti a presenziare alle reiterate manifestazioni di reciproca conflittualità realizzate nell’ ambito del rapporto di convivenza mediante ripetuti episodi di aggressività fisica e psicologica, con condotte vessatorie e continui litigi, minacce e danneggiamenti di suppellettili, loro violente liti”. In ossequio alla ratio ed al bene giuridico protetto il raggio di copertura dell’ incriminazione non può pertanto non estendersi a comprendere tutti i soggetti che facciano parte della sfera familiare e che possano subire un pregiudizio alla propria integrità psico- fisica a cagione dei comportamenti aggressivi maturati in detto contesto. Ne discende che la condotta sanzionata dall’ art. 572 c.p. non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, può realizzarsi tanto con un’ azione, quanto con un’ omissione, e può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’ interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo ( Sez. 5 del 22/10/2010 n. 41142, Rv. 248904). Sotto altro aspetto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza civile, i maltrattamenti inflitti da un coniuge all’ altro in presenza dei figli possono condurre alla dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale, a norma dell’ art. 330 c.c. per le inevitabili ripercussioni negative sull’ equilibrio fisiopsichico della prole e sulla serenità dell’ ambiente familiare…”.
Dall’ argomentazione ut supra ne deriva che il delitto ex art. 572 c.p. si configura anche quando i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente quali involontari spettatori degli scontri tra i genitori.
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