I suddetti reati saranno puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, ad eccezione della violenza privata, e quelli previsti dal codice penale.
L’ art. 162 ter terzo comma, al riguardo dispone che: “nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato”. Il risarcimento del danno, inoltre, “può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”.
La finalità del Legislatore è quello di deflazionare reati minori, prevedendo tra l’ altro la possibilità per l’imputato che non ha potuto adempiere per fatto a lui non addebitabile di chiedere al giudice entro l’ apertura del dibattimento la fissazione di un ulteriore termine non superiore a sei mesi per provvedere al pagamento anche in forma rateale di quanto dovuto a titolo di risarcimento.
Il giudice potrà in tal caso sospendere il processo e fissare a nuova data la successiva discussione, comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza della prima.
Per quanto concerne la natura del risarcimento può avvenire in diverse forme o tramite denaro o in caso di cose mobili pagandoli tramite ufficiale giudiziario o notaio.
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